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Mario Bellocci
Ministero medesimo. Onde la previsione regionale si riduce alla intro-
duzione di un rimedio all’inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di
proposta rispetto alla quale l’organo centrale conserva tutta la propria
libertà di determinazione.
Fondata risulta, invece, l’impugnativa avverso l’art. 12, comma 1,
della legge umbra, che dispone la sottoposizione degli impianti di tele-
fonia mobile alla procedura di valutazione di impatto ambientale ad
una determinazione della Giunta regionale che dichiara la necessità di
sottoporre il progetto alla procedure ovvero la sua esclusione, dettan-
do eventuali ulteriori prescrizioni. La legge, secondo la Corte, attribui-
sce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza fon-
darsi su criteri legislativi ragionevolmente delimitati, e dunque in viola-
zione del principio di legalità sostanziale, una procedura - come quella
di valutazione di impatto ambientale - che può tradursi in un ostacolo
effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.
Analogamente, viene accolta la questione relativa all’art. 13 della
legge della Regione Umbria, il quale stabilisce che “le modalità, i criteri
ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risa-
namento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifi-
ca degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle
norme in materia di procedimento amministrativo”. Anche in questo
caso, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della
Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, non solo
per la definizione dei procedimenti, ma anche per la definizione dei “cri-
teri” preordinati alla localizzazione, al risanamento ed all’autorizzazione
degli impianti. Tale discrezionalità, nella sua assolutezza, viola il princi-
pio di legalità sostanziale e non è compatibile con l’esigenza di non osta-
colare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
Anche l’ultima censura, riguardante l’art. 16 della legge, ai cui sensi la
Giunta regionale con norme regolamentari definisce, in via transitoria,
le “disposizioni di prima applicazione della legge”, risulta fondata.
Ancorché la norma non precisi in che cosa possano consistere le dispo-
sizioni di prima applicazione cui si riferisce, essa oggettivamente assu-
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me il significato di consentire una disciplina, sia pure transitoria, della
materia dei valori-soglia, spettante alla competenza statale: ciò che emer-
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