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Mario Bellocci


               Ministero medesimo. Onde la previsione regionale si riduce alla intro-
               duzione di un rimedio all’inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di
               proposta rispetto alla quale l’organo centrale conserva tutta la propria
               libertà di determinazione.
                  Fondata risulta, invece, l’impugnativa avverso l’art. 12, comma 1,
               della legge umbra, che dispone la sottoposizione degli impianti di tele-
               fonia mobile alla procedura di valutazione di impatto ambientale ad
               una determinazione della Giunta regionale che dichiara la necessità di
               sottoporre il progetto alla procedure ovvero la sua esclusione, dettan-
               do eventuali ulteriori prescrizioni. La legge, secondo la Corte, attribui-
               sce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza fon-
               darsi su criteri legislativi ragionevolmente delimitati, e dunque in viola-
               zione del principio di legalità sostanziale, una procedura - come quella
               di valutazione di impatto ambientale - che può tradursi in un ostacolo
               effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.
                  Analogamente, viene accolta la questione relativa all’art. 13 della
               legge della Regione Umbria, il quale stabilisce che “le modalità, i criteri
               ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risa-
               namento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifi-
               ca degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle
               norme in materia di procedimento amministrativo”. Anche in questo
               caso, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della
               Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, non solo
               per la definizione dei procedimenti, ma anche per la definizione dei “cri-
               teri” preordinati alla localizzazione, al risanamento ed all’autorizzazione
               degli impianti. Tale discrezionalità, nella sua assolutezza, viola il princi-
               pio di legalità sostanziale e non è compatibile con l’esigenza di non osta-
               colare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
                  Anche l’ultima censura, riguardante l’art. 16 della legge, ai cui sensi la
               Giunta regionale con norme regolamentari definisce, in via transitoria,
               le “disposizioni di prima applicazione della legge”, risulta fondata.
               Ancorché la norma non precisi in che cosa possano consistere le dispo-
               sizioni di prima applicazione cui si riferisce, essa oggettivamente assu-
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               me il significato di consentire una disciplina, sia pure transitoria, della
               materia dei valori-soglia, spettante alla competenza statale: ciò che emer-
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