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Mario Bellocci


               elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della
               Costituzione; b) attivare misure di cautela da adottare in applicazione
               del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trat-
               tato istitutivo dell’Unione Europea”, e “c) assicurare la tutela dell’am-
               biente e del paesaggio” (art. 1).
                  Nell’ambito di tali finalità, la legge quadro affronta specificamente il
               problema della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli
               ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, preve-
               dendo speciali valori di attenzione [art. 3, comma 1, lettera c)], più rigoro-
               si dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della salute della
               popolazione in generale [art. 3, comma 1, lettera b)]. Tali valori di atten-
               zione, i quali sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettroma-
               gnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere
               superati nei luoghi suddetti.
                  La normativa in questione, tuttavia, indiscutibilmente incide anche
               sulla funzione di governo del territorio, la cui disciplina legislativa, in
               base al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, rientra nell’ambito
               della competenza concorrente. Conseguentemente, il numero 1) della
               lettera d) dell’art. 3, prevedendo (dopo i limiti di esposizione ed i valori
               di attenzione) gli obiettivi di qualità cui deve tendere il dispiegamento sul
               territorio della rete di impianti di telecomunicazioni, tra questi compren-
               dendo i “criteri localizzativi”, ne affida la determinazione alle leggi
               regionali, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 36 stessa.
                  Alla stregua del descritto contesto normativo, la Corte ritiene fon-
               data la questione, in quanto, per far fronte alle esigenze di protezio-
               ne ambientale e sanitaria dall’esposizione a campi elettromagnetici, il
               legislatore statale ha prescelto un criterio basato esclusivamente su
               limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente pro-
               tetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito dalla
               legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi
               di immissione.
                  Né vale il richiamo alla competenza regionale in materia di governo
               del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell’art.
          A
          n
          n
               3, riconosce quanto a determinazione dei “criteri localizzativi”. A tale
               concetto non può infatti ricondursi un divieto che, in particolari con-
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