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non sia deliberato e racchiuso all’interno di un atto di gestione o strumento
di pianificazione forestale.
Il TUFF, nel ripercorrere ed aggiornare l’impianto normativo del d.lgs. n. 227
del 2001 e nel ribadire che i profili di tutela ambientale, della biodiversità e
del paesaggio, sono di esclusiva competenza dello Stato in quanto già
disciplinati da apposita normativa (Codice dell’Ambiente di cui al d.lgs. n.
152 del 2006-2008 e Codice Urbani d.lgs. n. 42 del 2004), si pone quale atto di
indirizzo e di coordinamento dell’intero settore.
Una importante novità è rappresentata dal riconoscimento dei gestori
forestali quali erogatori di servizi ambientali (servizi ecosistemici che di
norma non hanno un mercato).
Tra le novità afferenti alle competenze, si segnala l’affidamento alle
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Regioni del compito di promuovere il recupero produttivo della proprietà
fondiaria e dei terreni abbandonati o “silenti”. La disposizione prevede un
primo momento rappresentato da una forma volontaria d’intervento,
nell’ambito del quale i proprietari o gestori provvedono, in accordo con gli
enti competenti, alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per
il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.
Per la prima volta nell’ordinamento della legislazione forestale nazionale
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viene definita, come già accennato, una chiara gerarchia programmatica, a
struttura piramidale, che si articola in un primo livello nazionale, la
“Strategia forestale nazionale”; un secondo livello regionale, i “Programmi
forestali regionali” e i “Piani forestali” di indirizzo territoriale; ed un terzo
livello riferito ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, i
“Piani di gestione forestale” o strumenti equivalenti (piani economici, piani
di assestamento, ecc.).
La “Strategia Nazionale sulla Biodiversità” individua, tra le priorità, la
salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici, cercando di orientarne la
fruizione e i relativi vantaggi economici in modo sostenibile.
Non si può non riconoscere il valore pubblico dei servizi ecosistemici, ed in
particolare di quelli molteplici resi dalle foreste poiché forniscono alla
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32 Art. 12 TUFF.
33 Art. 6 TUFF.
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