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non sia deliberato e racchiuso all’interno di un atto di gestione o strumento
          di pianificazione forestale.
          Il TUFF, nel ripercorrere ed aggiornare l’impianto normativo del d.lgs. n. 227
          del 2001 e nel ribadire che i profili di tutela ambientale, della biodiversità e
          del  paesaggio,  sono  di  esclusiva  competenza  dello  Stato  in  quanto  già
          disciplinati da apposita normativa (Codice dell’Ambiente di cui al d.lgs. n.
          152 del 2006-2008 e Codice Urbani d.lgs. n. 42 del 2004), si pone quale atto di
          indirizzo e di coordinamento dell’intero settore.
          Una  importante  novità  è  rappresentata  dal  riconoscimento  dei  gestori
          forestali  quali  erogatori  di  servizi  ambientali  (servizi  ecosistemici  che  di
          norma non hanno un mercato).
          Tra  le  novità   afferenti  alle  competenze,  si  segnala  l’affidamento  alle
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          Regioni del compito di promuovere il recupero produttivo della proprietà
          fondiaria e dei terreni abbandonati o “silenti”. La disposizione prevede un
          primo  momento  rappresentato  da  una  forma  volontaria  d’intervento,
          nell’ambito del quale i proprietari o gestori provvedono, in accordo con gli
          enti competenti, alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per
          il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.
          Per la prima volta nell’ordinamento della legislazione forestale nazionale
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          viene definita, come già accennato, una chiara gerarchia programmatica, a
          struttura  piramidale,  che  si  articola  in  un  primo  livello  nazionale,  la
          “Strategia  forestale  nazionale”;  un  secondo  livello  regionale,  i  “Programmi
          forestali regionali” e i “Piani forestali” di indirizzo territoriale; ed un terzo
          livello riferito ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, i
          “Piani di gestione forestale” o strumenti equivalenti (piani economici, piani
          di assestamento, ecc.).
          La  “Strategia  Nazionale  sulla  Biodiversità”  individua,  tra  le  priorità,  la
          salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici, cercando di orientarne la
          fruizione e i relativi vantaggi economici in modo sostenibile.
          Non si può non riconoscere il valore pubblico dei servizi ecosistemici, ed in
          particolare  di  quelli  molteplici  resi  dalle  foreste  poiché  forniscono  alla

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          32  Art. 12 TUFF.
          33  Art. 6 TUFF.


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