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base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia
animale o un'anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.”.
Di fatto, in base a tali disposizioni, non potranno essere ulteriormente
commercializzati sul territorio nazionale prodotti con le seguenti
denominazioni, che costituiscono frequenti e palesi esempi di “meat
sounding”:
- cotolette vegetariane;
- ragù vegetale;
- burger vegetali;
- wurstel vegetali;
- polpette vegetali;
- hamburger di soia;
- bistecca di tofu;
- mortadella vegana.
Appare opportuno, comunque, precisare, che le citate misure:
- non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai
prodotti di origine animale;
- non si applicano quando le proteine sono prevalentemente presenti nel
prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il
consumatore circa la composizione dell’alimento;
- non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine
animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono, né sono
alternativi a quelli di origine animale, ma sono ad essi aggiunti
nell’ambito di tali combinazioni.
La Legge presuppone che, con successivo Decreto Masaf, venga adottato
uno specifico elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se
ricondotte a prodotti di origine vegetale, possono indurre in errore il
consumatore sulla composizione stessa della matrice alimentare interessata.
L’art. 4 individua le Autorità in materia di controlli sull’applicazione delle
disposizioni della Legge: “Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province
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