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Foto 1: Carne coltivata.


               tessuti derivanti  da  animali  vertebrati  nonché di  divieto  della  denominazione di
               carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, che, in particolare,
               all’art.  2,  co. 1,  con  specifico riferimento al  principio  di  precauzione,  di  cui
               all’art.  7  del  Reg.  CE  178/2002,  dispone  il  divieto  agli  OSA  (Operatore
               Settore  Alimentare)   e  ai  produttori  di  mangimi  di  “impiegare  nella
               preparazione  di  alimenti,  bevande  e  mangimi,  vendere,  detenere  per  vendere,
               importare,  produrre  per  esportare,  somministrare  o  distribuire  per  il  consumo
               alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati
               o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.
               Il  successivo  art.  3,  in  materia  di  “Divieto  della  denominazione  di  carne  per
               prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, cita testualmente (co. 1): “Al
               fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore
               culturale,  socio-economico  e  ambientale,  nonché  un  adeguato  sostegno  alla  sua
               valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute
               umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione,
               per  la  produzione  e  la  commercializzazione  sul  territorio  nazionale  di  prodotti
               trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:
               a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a




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