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Foto 1: Carne coltivata.
tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di
carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, che, in particolare,
all’art. 2, co. 1, con specifico riferimento al principio di precauzione, di cui
all’art. 7 del Reg. CE 178/2002, dispone il divieto agli OSA (Operatore
Settore Alimentare) e ai produttori di mangimi di “impiegare nella
preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere,
importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo
alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati
o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.
Il successivo art. 3, in materia di “Divieto della denominazione di carne per
prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, cita testualmente (co. 1): “Al
fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore
culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua
valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute
umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione,
per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti
trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a
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