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Figura 3: Uffici Territoriali del Dipartimento ICQRF (Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari).
ata.
Lo stesso art. 4, al co. 2, specifica che, per quanto concerne l’irrogazione delle
specifiche sanzioni, “non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981” e, di conseguenza, neppure il
pagamento in misura ultra-ridotta (ex art. 1 della Legge 116/2014). La
violazione dei contenuti di cui, in particolare, all’art. 3 della Legge 172/2023
viene punita con le sanzioni previste dal successivo art. 5, che prevede la
sanzione edittale da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 60.000,00
(in alternativa, il 10% del fatturato annuo totale realizzato nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando
tale importo è superiore a € 60.000,00 e con il limite che la sanzione massima
non può, comunque, eccedere € 150.000,00); l’Autorità competente
individuata può, inoltre, procedere a “confisca del prodotto illecito,
l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di access o a contributi,
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