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Figura 3: Uffici Territoriali del Dipartimento ICQRF (Ispettorato
                       centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
                       agroalimentari).
                       ata.




          Lo stesso art. 4, al co. 2, specifica che, per quanto concerne l’irrogazione delle
          specifiche  sanzioni,  “non  è  ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
          all'articolo  16  della  legge  n.  689  del  1981”  e,  di  conseguenza,  neppure  il
          pagamento  in  misura  ultra-ridotta  (ex  art.  1  della  Legge  116/2014).  La
          violazione dei contenuti di cui, in particolare, all’art. 3 della Legge 172/2023
          viene punita con le sanzioni previste dal successivo art. 5, che prevede la
          sanzione edittale da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 60.000,00
          (in  alternativa,  il  10%  del  fatturato  annuo  totale  realizzato  nell’ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  all’accertamento  della  violazione,  quando
          tale importo è superiore a € 60.000,00 e con il limite che la sanzione massima
          non  può,  comunque,  eccedere  €  150.000,00);  l’Autorità  competente
          individuata  può,  inoltre,  procedere  a  “confisca  del  prodotto  illecito,
          l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  del  divieto  di  access o a  contributi,





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