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finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stess o tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o
dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo
minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di
produzione, per lo stesso periodo” (art. 5, co. 1 della Legge 172/2023).
In merito alle disposizioni di cui alla citata Legge 172/2023, è opportuno
precisare che la stessa viene ritenuta, da alcune fonti, “auto-estinta” e,
pertanto, priva di efficacia giuridica, in relazione alla chiusura della
procedura di notifica n. 2023/0675/IT, presentata dal Governo Italiano, in
data 1° dicembre 2023 (trattasi, paradossalmente, della medesima data di
pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della Legge 172/2023), alla
Commissione Europea, quale garante del Trattato istitutivo dell’Unione (c.d.
Trattato di Maastricht), siglato il 7 febbraio 1992 e in vigore dal 1° novembre
1993. In attesa della conferma formale di quanto premesso, sono stati
riportati i contenuti vigenti al momento della stesura del presente elaborato.
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