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finanziamenti  o  agevolazioni  o  altre  erogazioni  dello  stess o  tipo,  comunque
               denominate,  concessi  o  erogati  da  parte  dello  Stato,  da  altri  enti  pubblici  o
               dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo
               minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di
               produzione, per lo stesso periodo” (art. 5, co. 1 della Legge 172/2023).
               In merito alle disposizioni di cui alla citata Legge 172/2023, è opportuno
               precisare  che  la  stessa  viene  ritenuta,  da  alcune  fonti,  “auto-estinta”  e,
               pertanto,  priva  di  efficacia  giuridica,  in  relazione  alla  chiusura  della
               procedura di notifica n. 2023/0675/IT, presentata dal Governo Italiano, in
               data 1° dicembre 2023 (trattasi, paradossalmente, della medesima data di
               pubblicazione,  in  Gazzetta  Ufficiale,  della  Legge  172/2023),  alla
               Commissione Europea, quale garante del Trattato istitutivo dell’Unione (c.d.
               Trattato di Maastricht), siglato il 7 febbraio 1992 e in vigore dal 1° novembre
               1993.  In  attesa  della  conferma  formale  di  quanto  premesso,  sono  stati
               riportati i contenuti vigenti al momento della stesura del presente elaborato.























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