Page 15 - Silvae MAggio Agosto
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Infatti, nel caso delle frodi sanitarie, l’accertamento della presenza di
sostanze pericolose o dannose per il consumatore è affidato ad un perito
o ai laboratori d’analisi certificati, per cui il tutto si concentra nella prova
scientifica fornita da tali soggetti.
Al contrario, nel caso delle frodi commerciali risulta essere molto più
difficile provare l’effettiva diversità del prodotto in base alla sua
provenienza, origine o qualità o la sua contraffazione, perché occorre,
durante le indagini, investigare sul processo tecnologico ed individuare
prima di tutto la metodica frodatoria che si innesta nel ciclo produttivo-
trasformativo dell’alimento.
Inoltre, questo tipo di frodi non riguardano la totalità delle partite di
prodotti ma parte di esse, in modo tale da essere meno rinvenibili.
Diversamente da quanto avviene con i reati alimentari previsti dalla Legge
n.283/1962 , nelle fattispecie che riguardano illeciti contro il commercio e
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l’industria, sono sanzionati comportamenti frodatori dolosi e seriali, a
matrice economica, che vanno a ledere la lealtà commerciale unitamente ai
consumatori.
Le indagini devono concentrarsi su tratti specifici che caratterizzano le frodi
commerciali rispetto a quelle igienico-sanitarie; nelle prime infatti, la prova
dibattimentale non può far affidamento esclusivamente alla prova scientifica
ma occorrono più mezzi di ricerca della prova congiunti, in grado di
attestare la diversità per origine, qualità o provenienza geografica
dell’alimento o della materia prima utilizzata , la non genuinità
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dell’alimento o di una sua componente o la contraffazione o alterazione
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del prodotto DOP o IGP .
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Gli aspetti che caratterizzano i crimini legati alle frodi commerciali
alimentari e le successive indagini, sono:
- illeciti di criminalità economica comune, che avvengono
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10 Recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande, in cui l’apparato sanzionatorio punisce le condotte illecite legate agli aspetti igienico-sanitari
ed aventi per lo più carattere colposo e natura formale, lesive della salute pubblica.
11 Ai sensi dell’art. 515 c.p.
12 Ai sensi dell’art. 516 c.p.
13 Ai sensi dell’art. 517-quater c.p.
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