Page 11 - Silvae MAggio Agosto
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commerciali (Ferrara V., 2012). Infatti “l’ipotesi criminosa di frode nell’esercizio
del commercio è posta dal legislatore a tutela dell’onesto svolgimento del commercio
e non per la protezione degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti ” e sono
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regolamentate dal Codice Penale, Titolo VIII (Dei delitti contro l’economia
pubblica, l’industria ed il commercio) del Libro II, al Capo II (Dei delitti
contro l’industria ed il commercio), dove troviamo, unitamente al citato art.
515 c.p., l’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come
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genuine):
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4 Cass. Pen., Sez. VI, n. 4663 del 07/03/1984 (dep. 18/05/1984) CED Rv. 164288, in “La giustizia
penale”, 1984 fasc. 07, parte 02, p.385.
5 “Commette il reato di frode in commercio previsto dall’art. 516 c.p. colui il quale pone in vendita
salsiccia fresca di carne suina che poi risulti contenere carne bovina. Tale condotta assorbe, se
caratterizzata dal dolo, quella contravvenzionale prevista dall’art. 5 L. 30 aprile n. 283 e d’altro canto
per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze o i
quantitativi previsti (oppure contiene additivi non consentiti) e, in mancanza di specifici cartelli
indicatori, deve ritenersi il confezionamento delle salsicce esclusivamente con carne suina”, Cass. Pen.
Sez. III, n. 11090 del 18/10/1995, in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1996, 673, 699.
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