Page 11 - Silvae MAggio Agosto
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commerciali (Ferrara V., 2012). Infatti  “l’ipotesi  criminosa  di frode nell’esercizio
               del commercio è posta dal legislatore a tutela dell’onesto svolgimento del commercio
               e non per la protezione degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti ” e sono
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               regolamentate dal Codice Penale, Titolo VIII (Dei delitti contro l’economia
               pubblica,  l’industria  ed il commercio)  del  Libro  II, al  Capo II  (Dei  delitti
               contro l’industria ed il commercio), dove troviamo, unitamente  al  citato  art.
               515 c.p., l’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come
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               genuine):




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               4  Cass. Pen., Sez. VI, n. 4663 del 07/03/1984 (dep. 18/05/1984) CED Rv. 164288, in “La giustizia
               penale”, 1984 fasc. 07, parte 02, p.385.

               5  “Commette il reato di frode in commercio previsto dall’art. 516 c.p. colui il quale pone in vendita
               salsiccia  fresca  di  carne  suina  che  poi  risulti  contenere  carne  bovina.  Tale  condotta  assorbe,  se
               caratterizzata dal dolo, quella contravvenzionale prevista dall’art. 5 L. 30 aprile n. 283 e d’altro canto
               per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze o i
               quantitativi  previsti  (oppure  contiene  additivi  non  consentiti)  e,  in  mancanza  di  specifici  cartelli
               indicatori, deve ritenersi il confezionamento delle salsicce esclusivamente con carne suina”, Cass. Pen.
               Sez. III, n. 11090 del 18/10/1995, in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1996, 673, 699.



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