Page 12 - Silvae MAggio Agosto
P. 12
“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino ad euro 1.032”, dove per sostanza alimentare non genuina deve
intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi
previsti (ad esempio la vendita di carne fresca di puro suino contenente
6
anche carne bovina).
Il delitto di cui all’art. 516 del Codice Penale, copre l’area della semplice
immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all’art. 515
c.p., atteso che nell’ipotesi di materiale consegna della merce all’acquirente,
od atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art.
515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente
rispetto a quello di cui all’art. 516 c.p. .
7
Il successivo art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci): “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000”.
Il bene tutelato risulta anche in questo caso l’ordine economico, unitamente
alla tutela del marchio. Il Legislatore, infatti, sanziona l’uso illegittimo
dello stesso, ossia l’illegittima sostituzione del marchio o del segno a quelli
originari, con conseguente inganno del consumatore circa la provenienza,
l’origine o la qualità del prodotto. Si evidenzia che la norma si riferisce a
“prodotti industriali” ma l’interpretazione giurisprudenziale la applica
anche ai prodotti agricoli (Vitale A., 2013).
8
Seguono poi l’art. 517-bis (Circostanza aggravante): “le pene stabilite dagli
articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto
alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono
protetti dalle norme vigenti” e l’art. 517 - quater ( Contraffazione di
____________________
6 Cass. Pen. Sez. III, n. 38671 del 01/01/2004 (ud. 06/07/2004) Rv. 229627.
7 Cass. Pen. Sez. III, n. 8292 del 14/12/2005 (ud. 14/12/2005), T.V. (rv. 233554).
8 Cass. Pen. Sez. III, n. 2684 del 20/01/2006.
12