Page 12 - Silvae MAggio Agosto
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“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
          alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con  la  multa
          fino   ad    euro  1.032”,  dove    per    sostanza    alimentare    non  genuina  deve
          intendersi  anche  quella  che  non  contiene  le  sostanze  ed  i  quantitativi
          previsti  (ad esempio la vendita di carne fresca di puro suino contenente
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          anche carne bovina).
          Il delitto di cui all’art. 516 del Codice Penale, copre l’area della semplice
          immissione sul  mercato  ed  è sussidiario rispetto a quello di cui all’art. 515
          c.p., atteso che nell’ipotesi di materiale consegna della merce all’acquirente,
          od atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art.
          515  c.p.,  rispettivamente  nella  forma  consumata  o  tentata,  assorbente
          rispetto a quello di cui all’art. 516 c.p. .
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          Il  successivo  art.  517  c.p.  (Vendita di  prodotti industriali  con segni
          mendaci): “Chiunque pone in  vendita o mette altrimenti in  circolazione opere
          dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
          esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità
          dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
          disposizione  di legge, con la reclusione  fino a due anni e con la multa fino a euro
          20.000”.
          Il bene tutelato risulta anche in questo caso l’ordine economico, unitamente
          alla  tutela  del  marchio.  Il  Legislatore, infatti, sanziona l’uso illegittimo
          dello  stesso, ossia  l’illegittima  sostituzione  del  marchio o del segno a quelli
          originari, con conseguente inganno del consumatore circa la provenienza,
          l’origine o la qualità del prodotto. Si  evidenzia  che  la  norma  si  riferisce  a
          “prodotti    industriali”  ma  l’interpretazione  giurisprudenziale  la  applica
          anche ai prodotti agricoli  (Vitale A., 2013).
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          Seguono  poi  l’art.  517-bis  (Circostanza  aggravante):  “le  pene  stabilite  dagli
          articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto
          alimenti o  bevande  la  cui denominazione  di  origine o  le  cui  caratteristiche  sono
          protetti   dalle   norme  vigenti”  e    l’art.   517   -   quater   (   Contraffazione   di


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          6  Cass. Pen. Sez. III, n. 38671 del 01/01/2004 (ud. 06/07/2004) Rv. 229627.
          7  Cass. Pen. Sez. III, n. 8292 del 14/12/2005 (ud. 14/12/2005), T.V. (rv. 233554).
          8  Cass. Pen. Sez. III, n. 2684 del 20/01/2006.


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