Page 17 - Silvae MAggio Agosto
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Indagini preliminari e prove
L’oggetto materiale delle indagini è rappresentato dall’alimento di cui si
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sospetta la frode, diverso da qualsiasi altro manufatto contraffatto, in quanto
deperibile e vulnerabile, per cui necessita di verifiche analitiche immediate,
non rinviabili in dibattimento.
Le indagini preliminari comprendono gli strumenti enunciati all’interno del
Codice di Procedura Penale utilizzati per tutti i tipi di illeciti, cioè le
perquisizioni (anche informatiche), le ispezioni, i sequestri (probatori,
preventivi, impeditivi o ai fini di confisca), sommarie informazioni,
accertamenti tecnici, consulenze tecniche e perizie.
Allo scopo di dimostrare la presenza di meccanismi frodatori compiuti in
maniera sistematica ed organizzata in contesti aziendali, risulta essenziale
l’attività captativa ( telefonica, ambientale e telematica), oggi consentita
anche per la sola frode in commercio ex art. 515 c.p. ; inoltre, essendo reati
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in concreto seriali, sono necessarie indagini specializzate in cui emergano
constatazioni storiche sulle altre partite di prodotto o sull’intero ciclo
produttivo o trasformativo, mediante verifiche che vadano ad accertare se si
tratti o meno di una prassi frodatoria.
A tal fine, “sono consigliate” indagini ed acquisizioni retrospettive, non solo
su eventuali pendenze penali pregresse per reati della stessa indole, ma
anche su eventuali illeciti amministrativi elevati, negli anni precedenti, dai
vari organismi di controllo, con particolare riferimento alle violazioni in
materia di tracciabilità ed etichettatura.
Queste ultime fattispecie, infatti, pur avendo ex se rilievo meramente
amministrativo, costituiscono illeciti-spia spesso sintomatici proprio delle
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16 Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, si intende per alimento “qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui
si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, ivi comprese le bevande […] e
qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
produzione, preparazione o trattamento”.
17 Per effetto dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 9 del 2013 (c.d. “Salva Olio”), rubricato
“Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi”, all’art. 266, comma 1, c.p.p. è stata
aggiunta la lettera f ter) che consente l’attività captativa (telefonica e telematica) per i delitti previsti
dagli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del Codice Penale.
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