Page 17 - Silvae MAggio Agosto
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Indagini preliminari e prove

               L’oggetto materiale delle indagini è rappresentato dall’alimento  di cui si
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               sospetta la frode, diverso da qualsiasi altro manufatto contraffatto, in quanto
               deperibile e vulnerabile, per cui necessita di verifiche analitiche immediate,
               non rinviabili in dibattimento.
               Le indagini preliminari comprendono gli strumenti enunciati all’interno del
               Codice  di  Procedura  Penale  utilizzati  per  tutti  i  tipi  di  illeciti,  cioè  le
               perquisizioni  (anche  informatiche),  le  ispezioni,  i  sequestri  (probatori,
               preventivi,  impeditivi  o  ai  fini  di  confisca),  sommarie  informazioni,
               accertamenti tecnici, consulenze tecniche e perizie.
               Allo scopo di dimostrare la presenza di meccanismi frodatori compiuti in
               maniera  sistematica ed organizzata in  contesti  aziendali, risulta    essenziale
               l’attività    captativa   ( telefonica,   ambientale   e  telematica),  oggi  consentita
               anche  per la sola frode in commercio ex art. 515 c.p. ; inoltre, essendo reati
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               in concreto seriali, sono necessarie indagini  specializzate  in  cui  emergano
               constatazioni    storiche    sulle  altre  partite  di  prodotto  o  sull’intero  ciclo
               produttivo o trasformativo, mediante verifiche che vadano ad accertare se si
               tratti o meno di una prassi frodatoria.
               A tal fine, “sono consigliate” indagini ed acquisizioni retrospettive, non solo
               su  eventuali  pendenze  penali  pregresse  per  reati  della  stessa  indole,  ma
               anche su eventuali illeciti amministrativi elevati, negli anni precedenti, dai
               vari  organismi  di  controllo,  con  particolare  riferimento  alle  violazioni  in
               materia di tracciabilità ed etichettatura.
               Queste  ultime  fattispecie,  infatti,  pur  avendo  ex  se  rilievo  meramente
               amministrativo, costituiscono  illeciti-spia  spesso  sintomatici  proprio delle

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               16  Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, si intende per alimento “qualsiasi sostanza o
               prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui
               si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, ivi comprese le bevande […] e
               qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
               produzione, preparazione o trattamento”.
               17   Per  effetto  dell’art.  14,  comma  2  della  Legge  n.  9  del  2013  (c.d.  “Salva  Olio”),  rubricato
               “Rafforzamento  degli  istituti  processuali  ed  investigativi”,  all’art.  266,  comma  1,  c.p.p.  è  stata
               aggiunta la lettera f ter) che consente l’attività captativa (telefonica e telematica) per i delitti previsti
               dagli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del Codice Penale.


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