Page 13 - Silvae MAggio Agosto
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Indicazioni  geografiche  o  denominazioni  di  origine  dei  prodotti
               agroalimentari) :
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               “chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
               origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con
               la multa fino ad euro 20.000. Alla stessa pena soggiace  chi,  al  fine  di  trarne
               profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene  per la  vendita, pone  in
               vendita  con offerta diretta  ai  consumatori  o  mette  comunque  in  circolazione  i
               medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.”
               Illustrato  il  quadro  normativo  di  riferimento  delle  condotte  delittuose
               delineato  dal  Codice  Penale,  esaminando   sinteticamente   le   principali
               categorie   di   frodi   connesse   alla   commercializzazione   degli   alimenti
               possiamo annoverare:
                   -   le  falsificazioni:  operazioni  fraudolente  che  consistono  nella
                      sostituzione di un alimento con un altro, ad esempio la margarina
                      venduta per burro, la vendita di una specie di pesce diversa da quella
                      pattuita o l’olio di semi venduto per olio d’oliva;
                   -   le  contraffazioni: finalizzate a dare un’apparenza ingannevole della
                      genuinità di un prodotto che è composto da sostanze in tutto o in
                      parte  diverse,  per  qualità  e  quantità,  da  quelle  che  normalmente
                      concorrono a formarlo. Ad esempio: vendere prodotti    nazionali    o
                      esteri   che   inducono   in   errore   il consumatore sull’origine o
                      provenienza  delle  materie  prime    o  sulla    qualità    delle  stesse;
                      vendere  un  prodotto  scongelato  per  fresco;  usare  impropriamente
                      nomi    e    marchi  di  prodotti  alimentari  molto  noti  (un  comune
                      formaggio  venduto  come  Parmigiano  Reggiano  o  un  comune
                      prosciutto venduto per Prosciutto di Parma). In taluni casi l’inganno
                      può  essere  esplicito,  quando l’etichetta dichiara il falso, o implicito,

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               9  Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 28354 del 08/07/2016,
               secondo  la  quale  l’art.  517-quater  c.p.  “afferma  in  maniera  esplicita  la  rilevanza  penale  della
               contraffazione  e  dell’alterazione  delle  indicazioni   geografiche  e  delle  denominazioni  di  origine  dei
               prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p.,
               perché  non  richiede  l’idoneità  delle  indicazioni  fallaci  ad  ingannare  il  pubblico  dei  consumatori,
               orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche
               o le denominazioni di origine”.


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