Page 13 - Silvae MAggio Agosto
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Indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari) :
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“chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino ad euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.”
Illustrato il quadro normativo di riferimento delle condotte delittuose
delineato dal Codice Penale, esaminando sinteticamente le principali
categorie di frodi connesse alla commercializzazione degli alimenti
possiamo annoverare:
- le falsificazioni: operazioni fraudolente che consistono nella
sostituzione di un alimento con un altro, ad esempio la margarina
venduta per burro, la vendita di una specie di pesce diversa da quella
pattuita o l’olio di semi venduto per olio d’oliva;
- le contraffazioni: finalizzate a dare un’apparenza ingannevole della
genuinità di un prodotto che è composto da sostanze in tutto o in
parte diverse, per qualità e quantità, da quelle che normalmente
concorrono a formarlo. Ad esempio: vendere prodotti nazionali o
esteri che inducono in errore il consumatore sull’origine o
provenienza delle materie prime o sulla qualità delle stesse;
vendere un prodotto scongelato per fresco; usare impropriamente
nomi e marchi di prodotti alimentari molto noti (un comune
formaggio venduto come Parmigiano Reggiano o un comune
prosciutto venduto per Prosciutto di Parma). In taluni casi l’inganno
può essere esplicito, quando l’etichetta dichiara il falso, o implicito,
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9 Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 28354 del 08/07/2016,
secondo la quale l’art. 517-quater c.p. “afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della
contraffazione e dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p.,
perché non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori,
orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche
o le denominazioni di origine”.
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