Page 10 - Silvae MAggio Agosto
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naturale  dell’alimento  mediante  la  sottrazione  o  l’aumento  delle
                 quantità  di  uno  o  più  dei  suoi  componenti,  ad  esempio  il  latte
                 scremato  o  parzialmente  scremato  venduto  per  intero,  il  vino
                 annacquato o con aggiunta di alcol metilico, l’olio ottenuto da vari
                 semi venduto per  olio  d’oliva, ecc.,  frodi che oltre ad avere riflessi
                 in  ambito  commerciale  e  nutrizionale,  possono  esporre  il
                 consumatore a rischi per la salute;
              -   sofisticazioni,  causate  dall’aggiunta  di  sostanze  estranee  alla
                 composizione  naturale  dell’alimento  e  di  solito  aventi  qualità  e
                 valore  inferiori,  con  lo  scopo di migliorarne  l’aspetto, di coprirne
                 difetti vari o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con
                 un altro (ad esempio la mozzarella trattata con perossido di benzoile
                 per “sbiancarla” o i prodotti carnei freschi trattati con additivi a base
                 di anidride solforosa per renderli più coloriti).
          In questo caso, il reato si configura anche per il solo fatto di esporre, e quindi
          porre in commercio, sostanze pericolose, pur se ancora non materialmente
          cedute al consumatore . Potendo essere commesso da chiunque, appartiene
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          di conseguenza, all’ambito dei reati comuni, e non dei reati propri, la cui
          commissione,  richiede  diversamente  e  necessariamente,  una  tipologia  di
          soggetti attivi ben definita, che abbiano un determinato ruolo o funzione.
          Le frodi commerciali si verificano quando, ai sensi dell’art. 515 del Codice
          penale (Frode nell’esercizio  del  commercio),  “chiunque,  nell’esercizio  di  una
          attività  commerciale,  ovvero  in  uno  spaccio  aperto  al  pubblico,  consegna
          all’acquirente  una cosa  mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
          da  quella  dichiarata  o  pattuita…”; in  questo  caso,  al  contrario  delle   frodi
          sanitarie,   vengono   danneggiati   gli interessi economici del consumatore
          senza arrecare necessariamente nocumento alla sua salute.
          Il bene giuridico tutelato dall’art. 515 c.p. risulta essere, oltre alla correttezza
          informativa   dei   consumatori,   la   lealtà   e   la   correttezza  degli  scambi


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          3  “Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco
          alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita,
          con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela”,
          Cass. Pen., Sez. III, n. 42920, del 13/11/2001, in Cass. Pen., 2002, p. 3769.



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