Page 10 - Silvae MAggio Agosto
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naturale dell’alimento mediante la sottrazione o l’aumento delle
quantità di uno o più dei suoi componenti, ad esempio il latte
scremato o parzialmente scremato venduto per intero, il vino
annacquato o con aggiunta di alcol metilico, l’olio ottenuto da vari
semi venduto per olio d’oliva, ecc., frodi che oltre ad avere riflessi
in ambito commerciale e nutrizionale, possono esporre il
consumatore a rischi per la salute;
- sofisticazioni, causate dall’aggiunta di sostanze estranee alla
composizione naturale dell’alimento e di solito aventi qualità e
valore inferiori, con lo scopo di migliorarne l’aspetto, di coprirne
difetti vari o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con
un altro (ad esempio la mozzarella trattata con perossido di benzoile
per “sbiancarla” o i prodotti carnei freschi trattati con additivi a base
di anidride solforosa per renderli più coloriti).
In questo caso, il reato si configura anche per il solo fatto di esporre, e quindi
porre in commercio, sostanze pericolose, pur se ancora non materialmente
cedute al consumatore . Potendo essere commesso da chiunque, appartiene
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di conseguenza, all’ambito dei reati comuni, e non dei reati propri, la cui
commissione, richiede diversamente e necessariamente, una tipologia di
soggetti attivi ben definita, che abbiano un determinato ruolo o funzione.
Le frodi commerciali si verificano quando, ai sensi dell’art. 515 del Codice
penale (Frode nell’esercizio del commercio), “chiunque, nell’esercizio di una
attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all’acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita…”; in questo caso, al contrario delle frodi
sanitarie, vengono danneggiati gli interessi economici del consumatore
senza arrecare necessariamente nocumento alla sua salute.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 515 c.p. risulta essere, oltre alla correttezza
informativa dei consumatori, la lealtà e la correttezza degli scambi
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3 “Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco
alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita,
con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela”,
Cass. Pen., Sez. III, n. 42920, del 13/11/2001, in Cass. Pen., 2002, p. 3769.
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