Page 16 - Silvae MAggio Agosto
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tendenzialmente in contesti imprenditoriali di base leciti , in cui i
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contraffattori utilizzano sotto-partite irregolari (diverse da quelle
dichiarate o non previste dalla legislazione di settore oppure non
previste ad esempio dal disciplinare di produzione nel caso di
prodotti a marchio di qualità) che comunque non risultano nocive
per la salute dei consumatori, oppure materie prime di più bassa
qualità merceologica, sfruttando i minori costi derivanti dal loro
impiego;
- reati ad offensività seriale: infatti chi froda i prodotti alimentari ha
l’interesse a farlo ripetutamente, in modo ciclico a seconda delle
stagioni o delle campagne commerciali, il movente economico tende
a ripetersi.
Il contraffattore punterà quindi a reiterare l’illecito tutte le volte che
ne avrà l’occasione. Una volta messa a punto la metodica, continuerà
ad applicarla lungo tutta la filiera e seguendo l’andamento
stagionale.
Le frodi commerciali diventano così reati abituali, commessi
sistematicamente, perché il rischio di conseguenze penali, ad
oggi, è molto basso (ad eccezione della contestazione del reato
associativo) ;
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- reati a vittima muta, cioè reati invisibili, perché non sono
immediatamente percepibili dai consumatori che li subiscono,
danneggiano i soggetti ma mai in modo consapevole.
Infatti, i procedimenti per frode o contraffazione non nascono mai in
seguito ad una denuncia o querela di privati, ma solo in seguito a
sequestri operati dalla Polizia Giudiziaria d’iniziativa o come
conseguenza di controlli documentali amministrativi da parte degli
organi di controllo.
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14 Diversi dalle cosiddette “agromafie”, fenomeni di criminalità organizzata inseriti nei mercati agro-
alimentari che operano in contesti totalmente illeciti.
15 In tale contesto è opportuno citare la proposta del 2015 avanzata dalla “Commissione Caselli” di
introdurre la fattispecie d’illecito denominata “Agropirateria”, valida per incriminare le condotte
reiterative e seriali di frode in contesti organizzati nel campo alimentare (al di fuori delle ipotesi di cui
agli artt. 416 e 4 16-bis c.p.)
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