Page 16 - Silvae MAggio Agosto
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tendenzialmente in contesti imprenditoriali di base leciti , in cui i
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                 contraffattori  utilizzano  sotto-partite  irregolari  (diverse  da  quelle
                 dichiarate  o  non  previste  dalla  legislazione  di settore  oppure non
                 previste  ad  esempio  dal  disciplinare  di  produzione    nel  caso  di
                 prodotti a marchio di qualità) che comunque non risultano nocive
                 per  la  salute  dei  consumatori,  oppure  materie prime  di  più bassa
                 qualità  merceologica,  sfruttando  i  minori  costi  derivanti  dal  loro
                 impiego;
              -   reati ad offensività seriale: infatti chi froda i prodotti alimentari ha
                 l’interesse  a  farlo  ripetutamente,  in  modo  ciclico  a  seconda  delle
                 stagioni o delle campagne commerciali, il movente economico tende
                 a ripetersi.
                 Il contraffattore punterà quindi a reiterare l’illecito tutte le volte che
                 ne avrà l’occasione. Una volta messa a punto la metodica, continuerà
                 ad  applicarla  lungo  tutta  la  filiera  e  seguendo  l’andamento
                 stagionale.
                 Le frodi commerciali  diventano  così  reati  abituali,    commessi
                 sistematicamente,    perché  il   rischio  di conseguenze  penali,  ad
                 oggi,  è  molto  basso (ad  eccezione  della contestazione del reato
                 associativo) ;
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              -   reati  a  vittima  muta,  cioè  reati  invisibili,  perché  non  sono
                 immediatamente  percepibili  dai  consumatori  che  li  subiscono,
                 danneggiano i soggetti ma mai in modo consapevole.
                 Infatti, i procedimenti per frode o contraffazione non nascono mai in
                 seguito ad una denuncia o querela di privati, ma solo in seguito a
                 sequestri  operati  dalla  Polizia  Giudiziaria  d’iniziativa  o  come
                 conseguenza di controlli documentali amministrativi da parte degli
                 organi di controllo.

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          14  Diversi dalle cosiddette “agromafie”, fenomeni di criminalità organizzata inseriti nei mercati agro-
          alimentari che operano in contesti totalmente illeciti.
          15  In tale contesto è opportuno citare la proposta del 2015 avanzata dalla “Commissione Caselli” di
          introdurre  la  fattispecie  d’illecito  denominata  “Agropirateria”,  valida  per  incriminare  le  condotte
          reiterative e seriali di frode in contesti organizzati nel campo alimentare (al di fuori delle ipotesi di cui
          agli artt. 416 e 4 16-bis c.p.)


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