Page 117 - Silvae MAggio Agosto
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Privata non possa svolgersi “in modo da recare danno alla salute, all’ambiente
(..)” e indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”. Come già espresso,
la giurisprudenza costituzionale ha associato le esigenze di tutela
ambientale all’utilità sociale. In più occasioni la Corte ha espressamente
collegato la clausola dell’utilità sociale con la protezione dell’ambiente
giacché «all’utilità sociale non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che
risultino non irragionevolmente intesi alla tutela dell'ambiente» . L’ambiente è
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stato quindi estratto “dall’utilità sociale” ed esplicitato . Secondo parte della
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dottrina, tale specifica ha un ruolo prettamente simbolico, anche in linea con
il principio europeo “Do No Significant Harm” (DNSH) . Un’impronta
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ecologista, da bilanciare con canoni di proporzionalità e ragionevolezza, e
con un rafforzamento dell’impegno dello Stato nella protezione della salute
e dell’ambiente, che sebbene non impone una rigida gerarchia di valori
costituzionali, indirizza verso quel punto di equilibrio tra esigenze
economico-produttive, tutela della salute e dell’ambiente, per garantire non
solo l’individuo, ma anche gli ecosistemi. Un uomo non più predatore ma
custode dell’ambiente. Tale integrazione sente l’esigenza attuale e futura di
“etichettare” in modo evidente in una ottica “green” un sistema
costituzionale, che deve ancor di più vedere l’ambiente un “valore”
costituzionalmente protetto e trasversale.I duplici richiami all’ambiente, nei
diversi titoli della costituzione, definiscono l’importanza di uno sviluppo
sostenibile, e quindi di un uso delle risorse che non impedisca alle future
generazioni di soddisfare i propri bisogni. Termine non espresso in
costituzione, ma implicito e conseguente ai richiami all’art. 9 e 41 Cost. Lo
sviluppo sostenibile, in un contesto socioeconomico, mira ad uno sviluppo
sano e produttivo in armonia con la natura, rispettando un principio di
equità, tra la comunità umana e le future generazioni.
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11 Così Corte cost. sent. n.190/2001, In termini analoghi la Corte si era espressa nella precedente sent.
n.196/1998.
12 Non citando tra l’altro gli ecosistemi e la biodiversità inseriti nell’art. 9 Cost.
13 Previsto dal regolamento europeo sulla tassonomia (Reg. Ue, n. 852/020) e ripreso nel Regolamento
Next Generation EU (Reg UE n. 241/2021), concretizzato nel PNRR in Italia, ossia negli interventi
posti in essere, rispettare la necessità di non arrecare danno significativo all’ambiente e agli obiettivi
individuati nell’accordo di Parigi.
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