Page 117 - Silvae MAggio Agosto
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Privata  non possa svolgersi “in modo  da  recare danno alla salute, all’ambiente
               (..)” e indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”. Come già espresso,
               la  giurisprudenza  costituzionale  ha  associato  le  esigenze  di  tutela
               ambientale  all’utilità  sociale.  In  più  occasioni  la  Corte  ha  espressamente
               collegato  la  clausola  dell’utilità  sociale  con  la  protezione  dell’ambiente
               giacché «all’utilità sociale non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che
               risultino non irragionevolmente intesi alla tutela dell'ambiente» . L’ambiente è
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               stato quindi estratto “dall’utilità sociale” ed esplicitato . Secondo parte della
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               dottrina, tale specifica ha un ruolo prettamente simbolico, anche in linea con
               il  principio  europeo  “Do  No  Significant  Harm”  (DNSH) .  Un’impronta
                                                                        13
               ecologista, da bilanciare con canoni di proporzionalità e ragionevolezza, e
               con un rafforzamento dell’impegno dello Stato nella protezione della salute
               e  dell’ambiente,  che  sebbene  non  impone  una  rigida  gerarchia  di  valori
               costituzionali, indirizza verso quel punto di equilibrio tra esigenze
               economico-produttive,  tutela della salute e dell’ambiente, per garantire non
               solo l’individuo, ma anche gli ecosistemi. Un uomo non più predatore ma
               custode dell’ambiente. Tale integrazione sente l’esigenza attuale e futura di
               “etichettare”  in  modo  evidente  in  una  ottica  “green”  un  sistema
               costituzionale,  che  deve  ancor  di  più  vedere  l’ambiente  un  “valore”
               costituzionalmente protetto e trasversale.I duplici richiami all’ambiente, nei
               diversi  titoli  della  costituzione,  definiscono  l’importanza  di  uno  sviluppo
               sostenibile, e quindi di un uso delle risorse che non impedisca alle future
               generazioni  di  soddisfare  i  propri  bisogni.  Termine    non  espresso    in
               costituzione, ma  implicito e  conseguente ai richiami all’art. 9 e 41 Cost. Lo
               sviluppo sostenibile, in un contesto socioeconomico, mira ad uno sviluppo
               sano  e produttivo in armonia con la natura, rispettando un  principio di
               equità, tra la comunità umana e le future generazioni.


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               11  Così Corte cost. sent. n.190/2001, In termini analoghi la Corte si era espressa nella precedente sent.
               n.196/1998.
               12  Non citando tra l’altro gli ecosistemi e la biodiversità inseriti nell’art. 9 Cost.
               13  Previsto dal regolamento europeo sulla tassonomia (Reg. Ue, n. 852/020) e ripreso nel Regolamento
               Next Generation EU (Reg UE n. 241/2021), concretizzato nel PNRR in Italia, ossia negli interventi
               posti in essere, rispettare la necessità di non arrecare danno significativo all’ambiente e agli obiettivi
               individuati nell’accordo di Parigi.


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