Page 115 - Silvae MAggio Agosto
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Nel 2019 è iniziato un lungo e complesso iter parlamentare, caratterizzato da
               diverse  proposte  e  numerose audizioni, che ha portato alla promulgazione
               della  Legge  Costituzione  n.  1  del  2022   -  approvato  a  larghissima
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               maggioranza  –  che  ha  formalizzato  la  copertura  costituzionale
               dell’ambiente, sancendo che la Repubblica “Tutela l'ambiente, la biodiversità e
               gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La Costituzione è
               stata  dunque  riformata  in  “senso  ambientale”  e  la  tutela  dell’ambiente,
               insieme  a  quella  della  biodiversità  e  degli  ecosistemi,  è  stata  inserita
               espressamente tra i primi articoli del testo costituzionale, nell’elevata dignità
               dei “principi fondamentali”.  In quei principi che identificano il “volto storico”
               della  Repubblica  e,  in  quanto  tale,  ne  costituiscono  il  nucleo  duro,  non
               suscettibile a ripensamenti o arretramenti . L’intervento, in particolare, ha
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               modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione.
               Il  nuovo  testo,  all’art.  9,  estrae  la  tutela  ambientale  dal  paesaggio,
               rimarcando  quella  distinzione  già  affiorata  nel  corso  degli  anni  nella
               giurisprudenza  costituzionale.  Ora  i  due  termini  vivono  nel  medesimo
               articolo, affrontando da una diversa prospettiva quei conflitti tra ambiente e
               paesaggio , dovendo bilanciare, a parità di valore, la dimensione ecologica e
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               quella storico-estetica.
               Altra  conseguenza  importante  è  il  superamento  della  visione
               antropocentrica, legata principalmente alla salute (diritto di godere di un
               ambiente salubre), ma l’ambiente va tutelato in quanto tale, permettendo il
               passaggio ad una visione “ecocentrica” della tutela.
               Nel  testo,  in   ogni   caso,   si   distingue   espressamente   l’ambiente,   dalla
               biodiversità  e  dagli  ecosistemi,  non  rappresentando  quindi  un  unico
               concetto, né endiadi.
               Per  ecosistema si  intende l’insieme  degli organismi  viventi  e delle sostanze

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               7   Promulgata  l’11  febbraio  del  2022,  pubblicata  GU  n.44  del  22.02.2022,  entrata  in  vigore  il
               09/03/2022.
               8  Con sent. 1146/1988, la corte costituzionale ha incluso i principi fondamentali tra i «principi supremi
               dell’ordinamento»  insuscettibili  di  revisione  costituzionale.  Secondo  la  parte  maggioritaria  della
               dottrina, l’immodificabilità non è intesa in senso  assoluto, ma solo come irrivedibilità in peius. E
               dunque le modifiche in senso migliorativo sono legittime.
               9  Come nell’installazione di impianti fotovoltaici con obiettivi di transizione energetica


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