Page 115 - Silvae MAggio Agosto
P. 115
Nel 2019 è iniziato un lungo e complesso iter parlamentare, caratterizzato da
diverse proposte e numerose audizioni, che ha portato alla promulgazione
della Legge Costituzione n. 1 del 2022 - approvato a larghissima
7
maggioranza – che ha formalizzato la copertura costituzionale
dell’ambiente, sancendo che la Repubblica “Tutela l'ambiente, la biodiversità e
gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La Costituzione è
stata dunque riformata in “senso ambientale” e la tutela dell’ambiente,
insieme a quella della biodiversità e degli ecosistemi, è stata inserita
espressamente tra i primi articoli del testo costituzionale, nell’elevata dignità
dei “principi fondamentali”. In quei principi che identificano il “volto storico”
della Repubblica e, in quanto tale, ne costituiscono il nucleo duro, non
suscettibile a ripensamenti o arretramenti . L’intervento, in particolare, ha
8
modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione.
Il nuovo testo, all’art. 9, estrae la tutela ambientale dal paesaggio,
rimarcando quella distinzione già affiorata nel corso degli anni nella
giurisprudenza costituzionale. Ora i due termini vivono nel medesimo
articolo, affrontando da una diversa prospettiva quei conflitti tra ambiente e
paesaggio , dovendo bilanciare, a parità di valore, la dimensione ecologica e
9
quella storico-estetica.
Altra conseguenza importante è il superamento della visione
antropocentrica, legata principalmente alla salute (diritto di godere di un
ambiente salubre), ma l’ambiente va tutelato in quanto tale, permettendo il
passaggio ad una visione “ecocentrica” della tutela.
Nel testo, in ogni caso, si distingue espressamente l’ambiente, dalla
biodiversità e dagli ecosistemi, non rappresentando quindi un unico
concetto, né endiadi.
Per ecosistema si intende l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze
____________________
7 Promulgata l’11 febbraio del 2022, pubblicata GU n.44 del 22.02.2022, entrata in vigore il
09/03/2022.
8 Con sent. 1146/1988, la corte costituzionale ha incluso i principi fondamentali tra i «principi supremi
dell’ordinamento» insuscettibili di revisione costituzionale. Secondo la parte maggioritaria della
dottrina, l’immodificabilità non è intesa in senso assoluto, ma solo come irrivedibilità in peius. E
dunque le modifiche in senso migliorativo sono legittime.
9 Come nell’installazione di impianti fotovoltaici con obiettivi di transizione energetica
115