Page 111 - Silvae MAggio Agosto
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Nazione, nei principi fondamentali della Costituzione .
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Con il progredire del quadro giuridico nei decenni a seguire, anche grazie
all’influsso del diritto europeo e dagli impegni assunti a livello
internazionale, si è giunti ad un netto mutamento normativo e di visione
circa la medesima espressione utilizzata dalla nostra Costituzione, visione
definibile “dinamica”: il paesaggio ampia il suo significato, viene concepito
come un interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, meritevole
di tutela organica e di buon governo, ed individuabile come un ambiente
modificato dall’azione dell’uomo, mutando anche gli indirizzi di
giurisprudenza e dottrina costituzionale. L’articolo 9, quindi, per diversi
decenni, ha costituito il riferimento principale per la tutela di alcuni beni e
valori costituzionalmente rilevanti e ad esso si è spesso riferita la Consulta
per “costituzionalizzare” il valore dell’ambiente quale bene primario e
valore assoluto dell’individuo, pure nel silenzio della Costituzione.
Parimenti, l’articolo 32 Cost., dedicato alla tutela della salute, è stato solido
elemento di ancoraggio all’ambiente da parte della giurisprudenza
costituzionale. Questo, soprattutto, con riferimento al diritto di vivere in un
ambiente “salubre”, con una funzione strumentale al diritto alla salute.
Si tratta di una visione “antropocentrica”, in cui l’ambiente (salubre) diventa
precondizione per godere di altri diritti.
Ulteriori articoli della Costituzione, in una visione sistematica e unitaria, che
la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno considerato agganci
indiretti all’ambiente, sono individuabili nei seguenti:
il principio personalista, ricavabile dall’art. 2 Cost, in relazione alla
preesistenza di diritti fondamentali della persona, del suo necessario
sviluppo nelle formazioni sociali, che devono essere riconosciuti
dallo Stato, e non intaccabili dai poteri pubblici;
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3 Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la costituzione, nel motivare davanti all’Assemblea
costituente la decisione di collocare la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale tra i
principi fondamentali della costituzione, affermò che non si poteva non inserire negli articoli iniziali
del testo costituzionale il richiamo «a uno Stato di cultura e di tutela dell’eredità di storia e di bellezza
del nostro paese».
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