Page 114 - Silvae MAggio Agosto
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Altra  questione  particolarmente  critica  e  complessa,  affrontata
          successivamente  alla  riforma  del  Titolo V dal Giudice delle leggi, riguarda
          l’esatta suddivisione di competenza tra Stato e Regione in tema ambientale.
          La  Corte  Costituzionale,  nel  dipanamento  dell’assetto  delle  competenze
          tracciato dal riformato Titolo V, è intervenuta più volte negli anni successivi
          per chiarire i profili di questa ripartizione.
          Come affermato dalla sentenza Corte Cost. 378 del 2007, si deve distinguere
          tra tutela o conservazione, affidata alla competenza statale, ed utilizzazione
          o fruizione dell’ambiente, affidata alle competenze regionali.
          Dall’altro  canto,  la  “trasversalità”  dell’ambiente  legittima  interventi
          normativi delle Regioni le quali, nell’esercizio delle loro competenze, curano
          interessi  all’ambiente  funzionalmente  collegati,  ancorché  si  tratti  di  un
          esercizio regionale “condizionato”, ossia tenuto a non diminuire la tutela
          ambientale stabilita dallo Stato.
          In  altri  termini,  la  competenza  dello  Stato  alla  tutela  e  conservazione
          dell’ambiente “concorre” autonomamente e “non si intreccia”, con le altre
          competenze regionali concernenti la fruizione dell’ambiente, ognuna delle
          quali ha un oggetto diverso.
          Tale tematica, in ogni caso, presenta tutt’oggi aspetti di criticità, in quanto
          non è sempre possibile circoscrivere in modo oggettivo le competenze in
          materia  ambientale,  causando  contaminazioni  reciproche,  né  è  sempre
          possibile disgiungere la tutela dalla valorizzazione.
          La  cura  dell’ambiente,  sottintende  interessi  interconnessi,  trasversali  e
          fondamentali,  richiede  un’azione  integrata  e  coordinata,  nei  ruoli  e  nelle
          funzioni, una tutela cioè “multilivello”, nel rispetto e attuazione dei principi
          di  sussidiarietà,  adeguatezza  e  leale  collaborazione  tra  i  diversi  livelli  di
          governo  -  sanciti  dall’art.  117  e  118  della  Costituzione  -  per  dare  voce,
          attraverso il costante dialogo istituzionale, sia alle esigenze di uniformità che
          di  differenziazione,  nel corretto  bilanciamento dei  diritti  costituzionali  in
          gioco.
          Negli  ultimi  venti  anni  si  è  sentita  la  necessità  di  formalizzare  in
          Costituzione  il  diritto  alla  tutela  ambientale,  con  numerose  iniziative
          parlamentari, non giunte a compimento.



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