Page 116 - Silvae MAggio Agosto
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non  viventi,  tra  i quali sussistono scambi  di  materiali  ed  energie,  in  una
          determinata area. Tutelare la biodiversità, significa garantire la coesistenza di
          varie specie animali e vegetali, che garantiscono il corretto funzionamento
          degli ecosistemi.
          Più  complessa  risulta  la  definizione  di  ambiente,  in  una  prospettiva
          ecocentrica. La Corte costituzionale era già intervenuta sul tema , definendo
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          l’ambiente  come  “habitat”  degli  esseri  umani.  Dunque  un  sinonimo  di
          natura, di biosfera, di ecosistema globale, che include molteplici ecosistemi,
          all’interno dei quali è necessario preservare la biodiversità, ovvero l’insieme
          delle risorse e il loro equilibrio.
          Altro aspetto rilevante è che l’articolo fa riferimento alle future generazioni,
          e  quindi  la  tutela  deve  essere  garantita  “anche  nell’interesse  delle  future
          generazioni”, una dimensione diacronica nella tutela dell’ambiente.
          Opportunamente,  il  legislatore  non  ha  inserito  la  parola  “diritto”,  ma
          “interesse,”  poiché  non  può  essere  vantato  alcun  diritto  per  soggetti
          giuridici inesistenti, da rivendicare nei confronti di quelli precedenti.
          La Costituzione italiana, in proposito, si allinea alle Costituzioni che offrono
          una tutela “debole” alle generazioni future, come quella francese, lettone,
          svedese e maltese.
          Tuttavia, benché non identificabile in un diritto soggettivo, tale espressione
          non risulta totalmente priva di significato, in quanto la tutela dell’ambiente
          può divenire, quanto meno in via interpretativa, una “responsabilità” delle
          generazioni del presente in favore di quelle future.
          Significativa  la  parola  “anche”,  che  è  in  grado  di  coniugare  la  visione
          “antropocentrica”  e  la  visione  “ecocentrica”  dell’ambiente,  avendo
          l’obiettivo di tutelare sia le future generazione sia l’ambiente in sé.
          Altro innovativo riferimento dell’art. 9 Cost, riguarda la tutela degli animali.
          In  realtà,  il  riferimento  costituzionale non fornisce una tutela specifica, ma
          rimanda  la  tutela  al  legislatore  ordinario,  pur  considerando  che  varie
          materie “concorrenti” con le Regioni incidono sugli animali, così come le
          normative internazionali ed europee.
          L’art.  41  è  stato  integrato  al  fine  di  precisare  che  l’iniziativa  economica

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          10  Cfr Corte cost., sent. n. 12 del 2009.


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