Page 113 - Silvae MAggio Agosto
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Isola di Montecristo, Riserva Natura Biogenetica



               Un concetto evanescente, un fine, un valore, e non un bene giuridico.
               L’inserimento invece nelle materie soggette a riparto di competenza tra Stato
               e Regioni,  ha  fornito all’ambiente  un valore  e una connotazione fortemente
               oggettiva, tangibile e materiale.
               Il sommo grado di sviluppo della materia si è infatti avuto con l’emanazione
               del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il Testo Unico Ambientale (T. U. A.).
               Solo  con  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  378  del  2007,  c.d.
               Maddalena,  si  apre  una  nuova  stagione,  confermata  in  altre  sentenze
               successive   e  che  dura  tuttora,  nel  quale  l’ambiente viene considerato un
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               bene giuridico materiale, sul quale possono concorrere diverse competenze,
               di Stato e Regioni.


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               6  Corte cost. 22 luglio 2009, n. 225, in Riv. giur. edil., 2009, 1455, ove si afferma che «a proposito
               della  materia  “tutela  dell’ambiente”,  è  da  osservare  che  essa  ha  un  contenuto  allo  stesso  tempo
               oggettivo,  in  quanto  riferito  ad  un  bene,  l’ambiente,  e  finalistico,  perché  tende  alla  migliore
               conservazione del bene stesso”; Corte. Cost. n. 63 del 2020: ““la materia dell’ambiente è una “materia
               traversale”


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