Page 113 - Silvae MAggio Agosto
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Isola di Montecristo, Riserva Natura Biogenetica
Un concetto evanescente, un fine, un valore, e non un bene giuridico.
L’inserimento invece nelle materie soggette a riparto di competenza tra Stato
e Regioni, ha fornito all’ambiente un valore e una connotazione fortemente
oggettiva, tangibile e materiale.
Il sommo grado di sviluppo della materia si è infatti avuto con l’emanazione
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il Testo Unico Ambientale (T. U. A.).
Solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 378 del 2007, c.d.
Maddalena, si apre una nuova stagione, confermata in altre sentenze
successive e che dura tuttora, nel quale l’ambiente viene considerato un
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bene giuridico materiale, sul quale possono concorrere diverse competenze,
di Stato e Regioni.
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6 Corte cost. 22 luglio 2009, n. 225, in Riv. giur. edil., 2009, 1455, ove si afferma che «a proposito
della materia “tutela dell’ambiente”, è da osservare che essa ha un contenuto allo stesso tempo
oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore
conservazione del bene stesso”; Corte. Cost. n. 63 del 2020: ““la materia dell’ambiente è una “materia
traversale”
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