Page 109 - Silvae MAggio Agosto
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Ambiente e costituzione italiana
La parola “ambiente”, non era presente nel testo originario della nostra
Costituzione. Alla questione della tutela dell’ambiente, infatti, non fu
riconosciuta, alla fine degli anni Quaranta del Novecento, una priorità, né i
costituenti avevano una particolare sensibilità al riguardo, non avvertendo
l’esigenza di trovare una sua definizione giuridica, che sarà funzionale
all’individuazione dei mezzi e degli interventi occorrenti per la sua concreta
salvaguardia. Al tempo la questione ecologica non era tema all’ordine del
giorno. Altre erano le urgenze, riferibili essenzialmente alla necessità di far
rinascere il paese sotto il profilo politico, sociale, economico e culturale.
Tuttavia, la Costituzione italiana ha tutti i presupposti e la flessibilità
necessari per adeguare le proprie norme all’evolversi dei problemi e delle
esigenze, che via via emergono nella società. La questione ecologica-
ambientale è una plastica rappresentazione di questa capacità, sviluppata,
infatti, a partire da riferimenti indiretti e impliciti, che sono stati individuati,
chiariti e ampliati nel corso dei decenni. La parola “ambiente” compare solo
con la riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001, attraverso la riformulazione
dell’art. 117 Cost. che, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, prevede la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Ma è solo nel 2022, con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione
italiana, che la tutela ambientale diventa esplicitamente un valore
costituzionale, protetto e trasversale, inserito anche tra i principi
fondamentali. Tuttavia, anche prima di detta riforma e nonostante l'assenza
di riferimenti espliciti, la Corte costituzionale ha gradualmente riconosciuto
l'esistenza di interessi ambientali, fino a considerarli come oggetto di
autonoma tutela, riconoscendo all'ambiente specifico valore costituzionale.
Nella versione originaria il concetto dal quale si è avviata una attività di
interpretazione in senso estensivo, realizzando un primo legame con
l’ambiente, è quello del paesaggio, espresso all’art. 9 Cost., concepito in
origine in senso meramente estetico e monumentale. Sull’iniziale e differente
definizione del concetto di paesaggio, significativo risulta il dibattito
affiorante dai lavori dell’Assemblea costituente.
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