Page 109 - Silvae MAggio Agosto
P. 109

Ambiente e costituzione italiana

               La  parola  “ambiente”,  non  era  presente  nel  testo  originario  della  nostra
               Costituzione.  Alla  questione  della  tutela  dell’ambiente,  infatti,  non  fu
               riconosciuta, alla fine degli anni  Quaranta del Novecento, una priorità, né i
               costituenti avevano una particolare sensibilità al riguardo, non avvertendo
               l’esigenza  di  trovare  una  sua  definizione  giuridica,  che  sarà  funzionale
               all’individuazione dei mezzi e degli interventi occorrenti per la sua concreta
               salvaguardia. Al tempo la questione ecologica non era tema all’ordine del
               giorno.  Altre erano le urgenze, riferibili essenzialmente alla necessità di far
               rinascere  il  paese  sotto  il  profilo  politico,  sociale,  economico  e  culturale.
               Tuttavia,  la  Costituzione  italiana  ha  tutti  i  presupposti  e  la  flessibilità
               necessari per adeguare le proprie norme all’evolversi dei problemi e delle
               esigenze,  che  via  via  emergono  nella  società.  La  questione  ecologica-
               ambientale è una plastica rappresentazione di questa capacità, sviluppata,
               infatti, a partire da riferimenti indiretti e impliciti, che sono stati individuati,
               chiariti e ampliati nel corso dei decenni. La parola “ambiente” compare solo
               con la riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001, attraverso la riformulazione
               dell’art. 117 Cost. che, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello
               Stato, prevede la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
               Ma è solo nel 2022, con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione
               italiana,  che  la  tutela  ambientale  diventa  esplicitamente  un  valore
               costituzionale,  protetto  e  trasversale,  inserito  anche  tra  i  principi
               fondamentali. Tuttavia, anche prima di detta riforma e nonostante l'assenza
               di riferimenti espliciti, la Corte costituzionale ha gradualmente riconosciuto
               l'esistenza  di  interessi  ambientali,  fino  a  considerarli  come  oggetto  di
               autonoma tutela, riconoscendo all'ambiente specifico valore costituzionale.
               Nella versione originaria il concetto dal quale si è avviata una attività di
               interpretazione  in  senso  estensivo,  realizzando  un  primo  legame  con
               l’ambiente,  è  quello  del  paesaggio,  espresso  all’art.  9  Cost.,  concepito  in
               origine in senso meramente estetico e monumentale. Sull’iniziale e differente
               definizione  del  concetto  di  paesaggio,  significativo  risulta  il  dibattito
               affiorante dai lavori dell’Assemblea costituente.




                                                  109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114