Page 110 - Silvae MAggio Agosto
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Carabinieri forestali in perlustrazione a cavallo



          In  prima  sottocommissione,  l’articolo  fu  dapprima  così  formulato  dai
          relatori  Aldo  Moro  e  Concetto  Marchesi:  “I  monumenti  artistici,  storici  e
          naturali  del  Paese  costituiscono  patrimonio  nazionale  ed  in  qualsiasi  parte  del
          territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato”.
          Il testo fu discusso in Assemblea nella seduta del 30 aprile 1947 e, dopo una
          serrata  e  lunga  discussione,  venne  modificato  in  «Il  patrimonio  artistico  e
          storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la
          tutela del paesaggio».
          L’articolo fu poi modificato, in sede di  coordinamento nella seduta del 22
          dicembre 1947, nella formulazione definitiva dell’art. 9 Cost.: “La Repubblica
          promuove  lo  sviluppo  della  cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il
          paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 2
            Il  paesaggio  –  inteso  quindi come  sintesi  armoniosa  delle bellezze della
          natura  con  l’opera  dell’uomo –  venne  sin  da  subito colto  come  elemento
          fondamentale  in  questo  cammino  di rinascita, tanto da decidere di inserire
          la   sua   tutela,  insieme  a  quella  del  patrimonio  storico  e  artistico   della



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