Page 110 - Silvae MAggio Agosto
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Carabinieri forestali in perlustrazione a cavallo
In prima sottocommissione, l’articolo fu dapprima così formulato dai
relatori Aldo Moro e Concetto Marchesi: “I monumenti artistici, storici e
naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del
territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato”.
Il testo fu discusso in Assemblea nella seduta del 30 aprile 1947 e, dopo una
serrata e lunga discussione, venne modificato in «Il patrimonio artistico e
storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la
tutela del paesaggio».
L’articolo fu poi modificato, in sede di coordinamento nella seduta del 22
dicembre 1947, nella formulazione definitiva dell’art. 9 Cost.: “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 2
Il paesaggio – inteso quindi come sintesi armoniosa delle bellezze della
natura con l’opera dell’uomo – venne sin da subito colto come elemento
fondamentale in questo cammino di rinascita, tanto da decidere di inserire
la sua tutela, insieme a quella del patrimonio storico e artistico della
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