Page 112 - Silvae MAggio Agosto
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  il principio solidarista (art. 2 e 3 Cost), in relazione all’obbligo degli
                 individui  di  assumersi  responsabilità  rispetto  ai  problemi  che
                 investono l’intera collettività, come quello ambientale;
                il riferimento alla tutela internazionale (art. 10 Cost e art. 11 Cost), in
                 relazione  all’ingresso  nel  nostro  ordinamento  delle  norme  e  dei
                 principi  del  diritto  internazionale  (e  dell’Unione  europea)  per  la
                 tutela  dell’ambiente  (successivamente  riconosciuto  espressamente
                 anche nel riformato art. 117 Cost);
                la clausola dell’utilità sociale nell’esercizio dell’iniziativa economica
                 (art.  41  Cost),  inteso  come  limite  anche  in  riferimento  alla  tutela
                 ambientale;
                l’uso  razionale  del  suolo  (art.  44  Cost),  esteso  con  finalità  di
                 salvaguardia  ambientale  e  non  solo  per  la  mera  realizzazione
                 dell’attività agraria.

          Le riforme costituzionali del 2001 e del 2022

          Come accennato, con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e la
          modifica dell’art. 117 Cost , si ha per la prima volta la menzione esplicita
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          della  tutela  ambientale,  sebbene  non  nei  principi  fondamentali,  ma nella
          parte dedicata al riparto di competenze tra i diversi livelli di governo.
          L’ art. 117, c. 2 let. s) assegna alla competenza esclusiva dello Stato la “tutela
          dell’ambiente,  dell’ecosistema  e  dei  beni  culturali”.  Il  medesimo  articolo,  al
          comma successivo, assegna alla legislazione concorrente Stato - Regioni la
          “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
          attività  culturali”.  Tale  ingresso  in  Costituzione  dell’ambiente  ha  effetti
          rilevanti, da un punto di vista giuridico, dottrinale e giurisprudenziale.
          Tanto  più  che  costante  giurisprudenza  precedente  -  ed  anche
          immediatamente  successiva   -  non  considerava  l’ambiente  come  una
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          materia  o  come  un  diritto  soggettivo,  ma  come un “valore costituzionale”,
          assoluto, primario, trasversale  e unitario,  ma immateriale, che illustra altre
          materie vere e proprie.

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          4  L. Cost. 18.10.2001 n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
          5  Sent. Corte Cost. n. 407 e n. 536 del 2002.


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