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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


                  Legge 150/92).
                  La stessa Legge 150/92 indica, poi, il divieto di detenzione degli
               esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la
               salute e per l’incolumità pubblica, il cui elenco è riportato nell’Allegato
               al Decreto 19 aprile 1996 del Ministro dell’Ambiente. In base a tale
               norma, possono detenere animali pericolosi, previa autorizzazione del
               Prefetto, solo coloro che alla data di entrata in vigore del citato Decreto
               19 aprile 1996 detenevano esemplari appartenenti alle specie riportate
               nell’Allegato allo stesso Decreto. Il divieto di detenzione di animali
               pericolosi non si applica, inoltre, ai giardini zoologici, alle aree protet-
               te, ai parchi nazionali, agli acquari, ai delfinari dichiarati idonei dalla
               Commissione Scientifica CITES, nonché ai circhi e alle mostre fauni-
               stiche permanenti o viaggianti, per i quali l’autorità pubblica per la salu-
               te e sicurezza pubblica ha dichiarato le idoneità delle loro strutture di
               detenzione degli animali.


               Le autorizzazioni necessarie per commerciare o detenere anima-
               li tutelati
                  Il commercio degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
                  Per poter essere esentati dai divieti previsti dall’art. 8, comma 1, del
               Reg. (CE) 338/97, relativi alle attività commerciali, è necessario ottene-
               re preventivamente un certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello
               stesso regolamento. Tali certificati, rilasciati dagli uffici del Servizio
               Certificazione CITES territorialmente competenti, permettono ai
               detentori di esemplari appartenenti a specie dell’Allegato A di utilizza-
               re i medesimi esemplari per fini commerciali. In molti casi, per il rila-
               scio di tali certificati, è necessaria la consultazione preventiva
               dell’Autorità Scientifica. Non è richiesto alcun certificato, invece, per
               l’utilizzazione commerciale di esemplari, se marcati in conformità al
               regolamento, di alcune specie che si riproducono facilmente in cattivi-
               tà, elencate in un apposito allegato (Allegato VIII al Reg. (CE)
               1808/01).
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                  Lo spostamento degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
                  Premesso che le attività commerciali, richiamate dall’art. 8, comma
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