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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia
Legge 150/92).
La stessa Legge 150/92 indica, poi, il divieto di detenzione degli
esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la
salute e per l’incolumità pubblica, il cui elenco è riportato nell’Allegato
al Decreto 19 aprile 1996 del Ministro dell’Ambiente. In base a tale
norma, possono detenere animali pericolosi, previa autorizzazione del
Prefetto, solo coloro che alla data di entrata in vigore del citato Decreto
19 aprile 1996 detenevano esemplari appartenenti alle specie riportate
nell’Allegato allo stesso Decreto. Il divieto di detenzione di animali
pericolosi non si applica, inoltre, ai giardini zoologici, alle aree protet-
te, ai parchi nazionali, agli acquari, ai delfinari dichiarati idonei dalla
Commissione Scientifica CITES, nonché ai circhi e alle mostre fauni-
stiche permanenti o viaggianti, per i quali l’autorità pubblica per la salu-
te e sicurezza pubblica ha dichiarato le idoneità delle loro strutture di
detenzione degli animali.
Le autorizzazioni necessarie per commerciare o detenere anima-
li tutelati
Il commercio degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Per poter essere esentati dai divieti previsti dall’art. 8, comma 1, del
Reg. (CE) 338/97, relativi alle attività commerciali, è necessario ottene-
re preventivamente un certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello
stesso regolamento. Tali certificati, rilasciati dagli uffici del Servizio
Certificazione CITES territorialmente competenti, permettono ai
detentori di esemplari appartenenti a specie dell’Allegato A di utilizza-
re i medesimi esemplari per fini commerciali. In molti casi, per il rila-
scio di tali certificati, è necessaria la consultazione preventiva
dell’Autorità Scientifica. Non è richiesto alcun certificato, invece, per
l’utilizzazione commerciale di esemplari, se marcati in conformità al
regolamento, di alcune specie che si riproducono facilmente in cattivi-
tà, elencate in un apposito allegato (Allegato VIII al Reg. (CE)
1808/01).
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Lo spostamento degli esemplari vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Premesso che le attività commerciali, richiamate dall’art. 8, comma
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