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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


            1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del cer-
            tificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo sposta-
            mento all’interno del territorio comunitario di esemplari vivi apparte-
            nenti a specie incluse nell’Allegato A, per i quali è stata rilasciata una
            licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indi-
            rizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è
            soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dello stes-
            so regolamento. Per effetto di specifiche deroghe, sono esclusi da tale
            autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in
            cattività (in conformità degli artt. 24 e 26 del Reg. (CE) 1808/2001) e,
            pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell’art. 8, comma 3,
            lett. d).
               Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali,
            per i quali la certificazione prevista dall’art. 8, comma 3, del Reg. (CE)
            338/97 non è richiesta, per essere spostati all’interno del territorio
            comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva,
            dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell’origine
            legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia
            di nascita effettuata dal detentore in conformità dell’art. 8bis della
            Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell’origine legale
            dell’esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal com-
            petente ufficio del Servizio Certificazione CITES, che, come è noto, ha
            la facoltà e non l’obbligo di effettuare le relative verifiche. È ovvio che,
            in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può
            effettuare verifiche per accertare l’effettiva nascita in cattività degli
            esemplari denunciati.


               La prova dell’origine legale degli esemplari vivi detenuti appartenenti a specie
               dell’Allegato A.
               Ai fini dello spostamento o dell’utilizzazione commerciale, i detento-
            ri di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimo-
            strata, devono poter fornire la prova dell’origine legale dei medesimi. A
            tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge         .2
            150/92, quali l’effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi del-     oI-n
            l’art. 5 della stessa legge e la presentazione dell’autorizzazione all’impor-  n
                                                                                         n
                                                                                         A
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