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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia
Allegato B non è, pertanto, regolamentata e per il loro eventuale spo-
stamento è previsto solo che il destinatario degli animali sia adeguata-
mente informato della sistemazione e delle operazioni richieste per
garantire una corretta assistenza.
A tale riguardo, non è chiaro chi dovrebbe assicurare il rispetto di
tale disposizione che individua, astrattamente, il detentore quale
responsabile della suddetta previsione normativa. È chiaro che, nel
momento in cui il destinatario entra in possesso degli animali, lo stes-
so deve garantire la corretta custodia ed il benessere dei medesimi per
non incorrere nelle violazioni al codice penale in materia di maltratta-
mento animale, anche alla luce della recente Legge 189/2004.
Conclusioni
Dall’excursus fin qui fatto della normativa, è evidente quanto essa,
anche solo limitandola al commercio e alla detenzione, sia articolata e
complessa. L’aspetto più preoccupante della normativa vigente è, senza
dubbio, la carenza sanzionatoria relativa alla detenzione non commer-
ciale degli animali protetti, sia dell’Allegato A che dell’Allegato B e C
del Reg. (CE) 338/97, anche se con una buona attività di intelligence non
è difficile trovare elementi utili ad individuare gli illeciti commessi e
sanzionarli con le attuali norme. L’Italia, rispetto agli altri Stati Membri,
ha, sicuramente, implementato norme che consentono al personale del
Corpo Forestale dello Stato di svolgere l’attività di controllo e di intelli-
gence in modo più efficace, ma una regolamentazione mirata, idonea a
reprimere eventuali illegalità nel settore dell’allevamento e della deten-
zione amatoriale, potrebbe frenare l’esercizio di attività parallele che ali-
mentano il traffico di animali tutelati.
Inoltre, essendo ormai trascorsi, come ricordavamo all’inizio, più di
dieci anni dalla emanazione della norma di base, la Legge 150/92, si
sente sempre più l’esigenza di una sua revisione, prevedendo, eventual-
mente, un testo unico che, sulla base delle esperienze finora maturate,
risulti più semplice ma soprattutto mirato alle fattispecie per le quali c’è
una concreta necessità di regolamentazione. Del resto un mandato in .2
tal senso è indicato espressamente anche dalla Legge 15 dicembre oI-n
2004, n. 308 recante “Delega al Governo per il riordino, il coordina- n
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