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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


               tazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigen-
               te prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo
               spp. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità
               dell’importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata
               denunciata ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 1995, n. 546, che ha
               fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di
               tali denunce.


                  L’alienazione secondo il Reg. (CE) 338/97.
                  Il Reg. (CE) 338/97 ha definito il termine alienazione, intendendo
               con tale parola «qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente
               regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati
               all’alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso».
               In tal senso, può essere utile richiamare l’espressione presente nel testo
               originale inglese del Reg. (CE) 338/97, che indica la parola sale per alie-
               nazione, la cui corretta traduzione è «cessione a titolo oneroso». A con-
               ferma di quanto sopra evidenziato, è utile rammentare quanto riporta-
               to dal titolo dell’art. 8 in questione, e cioè «disposizioni relative al con-
               trollo delle attività commerciali», che esclude la possibilità di riferirsi a
               detenzioni non aventi carattere commerciale. La perdita di possesso
               per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del
               donante, non potrebbe, pertanto, rientrare tra le fattispecie regolamen-
               tate dall’art. 8 del Reg. (CE) 338/97. È, tuttavia, richiesta, ai sensi del-
               l’art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell’origine lega-
               le degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo
               spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabi-
               le ai sensi della Legge 150/92.


                  Le denunce di detenzione degli esemplari selvatici vivi appartenenti a specie
                  dell’Allegato A.
                  Qualsiasi esemplare selvatico appartenente a specie particolarmente
               protette (sono quelle ora incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97)
               deve essere stato denunciato agli uffici del Servizio Certificazione
          A
          n
          n
               CITES entro il 30 giugno 1994, ad eccezione degli esemplari del gene-
               re Testudo spp. (per i quali il termine di scadenza di presentazione di tali
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