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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


               mento di monitoraggio, riferito specificamente, in questo caso, all’uti-
               lizzo commerciale di tali specie minacciate. È necessario, a tal fine, ram-
               mentare che le specie tutelate dalla regolamentazione comunitaria sono
               elencate in diversi Allegati (A, B, C e D), compresi nel Reg.
               (CE) 338/97 e nei successivi regolamenti di modifica ed integrazione.
                  Del resto, il controllo del commercio e della detenzione di specie
               selvatiche minacciate è senza dubbio uno degli aspetti più importanti
               per l’efficace applicazione della Convenzione CITES, in particolare per
               i Paesi dell’Unione europea, considerato che questi si collocano tra i
               maggiori consumatori mondiali di fauna e flora selvatica e visto che,
               negli anni più recenti, il fenomeno è aumentato ulteriormente, renden-
               do sempre più complesso il compito delle autorità di controllo.
                  Infatti è ormai abitudine diffusa, ad esempio, avere animali da com-
               pagnia non tradizionali, come pappagalli, camaleonti, iguane, boa ali-
               mentando il rischio di importazione e acquisizione illegale.
               L’allargamento a 25 dell’Unione europea, che ha visto l’ingresso di
               molti Stati dell’Est Europa, ha introdotto ulteriori fattori di rischio di
               illegalità nel commercio di fauna e flora, ponendo quindi la necessità di
               una riorganizzazione ed un potenziamento dei controlli da parte di tutti
               gli Stati. Il commercio interno all’Unione europea, infatti, comprende
               il commercio sia all’interno di un singolo Stato Membro che tra Stati
               Membri dell’Unione europea.
                  A causa della creazione del mercato unico europeo, non vi sono
               controlli di frontiera all’interno dell’Unione europea e in generale i beni
               si possono spostare e vendere liberamente. Ciò si applica alle specie
               elencate negli Allegati B, C e D solamente se sono stati acquisiti e/o
               importati nell’Unione europea secondo le disposizioni della CITES, dei
               regolamenti comunitari sul commercio di animali e piante selvatici e di
               altre leggi applicabili dal singolo Stato Membro, mentre le specie elen-
               cate nell’Allegato A di norma non possono essere usate per scopi com-
               merciali e il loro trasporto all’interno dell’Unione europea è soggetto a
               regolamentazione.
                  Il quadro normativo nazionale di riferimento, avviato con la legge
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               150/92, modificata ed integrata dalla Legge 59/93, è stato completato,
               poi, con le disposizioni previste dalla Legge 426/98, nonché dal
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