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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia
denunce era stato prorogato al 31 dicembre 1995). Per tutti gli esem-
plari denunciati, ad eccezione delle Testudo spp., è richiesta la verifica
della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta.
Dopo la data del 30 giugno 1994, e per il genere Testudo spp. dopo il
31 dicembre 1995, le detenzioni di esemplari selvatici di specie incluse
nei suddetti Allegati, devono essere giustificate con la presentazione
delle licenze e certificati previsti dal Reg. (CEE) 3626/82 e dal Reg.
(CE) 338/97, ovvero, se del caso, con la prova dell’origine legale dei
medesimi.
Resta, tuttavia, non sanzionabile la detenzione di esemplari vivi,
appartenenti a specie dell’Allegato A, per i quali non è provata la lega-
le importazione o acquisizione dei medesimi, se tale detenzione non è
a fini commerciali o, comunque, non rientra fra le fattispecie vietate
dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, in quanto le sanzioni appli-
cabili sono quelle indicate all’art. 1 del Decreto Legislativo 275/2001,
che prevede l’inosservanza delle disposizioni dello stesso Reg. (CE)
338/97 per punire il reato. Essendo le detenzioni a carattere non com-
merciale non contemplate dal Reg. (CE) 338/97, è difficile perseguire
le detenzioni amatoriali se non emergono prove concrete di illegale
importazione o acquisizione.
Per le specie che sono state, o che lo saranno in futuro, incluse
nell’Allegato A dopo la data del 30 giugno 1994, è prevista la denuncia
di detenzione degli esemplari selvatici, appartenenti alle medesime spe-
cie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della R.I. del
regolamento comunitario di modifica degli Allegati.
Le denunce di morte e di variazione del luogo di custodia degli esemplari selva-
tici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
Il decesso, nonché la variazione del luogo di custodia, di un esem-
plare selvatico vivo dell’Allegato A deve essere denunciato al Servizio
Certificazione CITES territorialmente competente.
Le denunce di nascita degli esemplari vivi appartenenti a specie degli Allegati A e B. .2
Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari apparte- oI-n
nenti a specie protette (sono quelle ora incluse negli Allegati A e B del n
n
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