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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


            denunce era stato prorogato al 31 dicembre 1995). Per tutti gli esem-
            plari denunciati, ad eccezione delle Testudo spp., è richiesta la verifica
            della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta.
               Dopo la data del 30 giugno 1994, e per il genere Testudo spp. dopo il
            31 dicembre 1995, le detenzioni di esemplari selvatici di specie incluse
            nei suddetti Allegati, devono essere giustificate con la presentazione
            delle licenze e certificati previsti dal Reg. (CEE) 3626/82 e dal Reg.
            (CE) 338/97, ovvero, se del caso, con la prova dell’origine legale dei
            medesimi.
               Resta, tuttavia, non sanzionabile la detenzione di esemplari vivi,
            appartenenti a specie dell’Allegato A, per i quali non è provata la lega-
            le importazione o acquisizione dei medesimi, se tale detenzione non è
            a fini commerciali o, comunque, non rientra fra le fattispecie vietate
            dall’art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, in quanto le sanzioni appli-
            cabili sono quelle indicate all’art. 1 del Decreto Legislativo 275/2001,
            che prevede l’inosservanza delle disposizioni dello stesso Reg. (CE)
            338/97 per punire il reato. Essendo le detenzioni a carattere non com-
            merciale non contemplate dal Reg. (CE) 338/97, è difficile perseguire
            le detenzioni amatoriali se non emergono prove concrete di illegale
            importazione o acquisizione.
               Per le specie che sono state, o che lo saranno in futuro, incluse
            nell’Allegato A dopo la data del 30 giugno 1994, è prevista la denuncia
            di detenzione degli esemplari selvatici, appartenenti alle medesime spe-
            cie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della R.I. del
            regolamento comunitario di modifica degli Allegati.


               Le denunce di morte e di variazione del luogo di custodia degli esemplari selva-
               tici vivi appartenenti a specie dell’Allegato A.
               Il decesso, nonché la variazione del luogo di custodia, di un esem-
            plare selvatico vivo dell’Allegato A deve essere denunciato al Servizio
            Certificazione CITES territorialmente competente.


               Le denunce di nascita degli esemplari vivi appartenenti a specie degli Allegati A e B.  .2
               Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari apparte-     oI-n
            nenti a specie protette (sono quelle ora incluse negli Allegati A e B del    n
                                                                                         n
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