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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia


               Reg. (CE) 338) devono essere state, o dovranno essere, denunciate,
               entro 10 giorni dall’evento, al Servizio Certificazione CITES. Il
               Servizio Certificazione CITES ha la facoltà di verificare presso il
               denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi geneti-
               che per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. A
               seguito dell’emanazione del Reg. (CE) 338/97, è previsto l’obbligo
               della richiesta del certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), dello
               stesso regolamento, per poter utilizzare gli esemplari nati a fini com-
               merciali, ovvero per ottenere le deroghe ai divieti imposti dall’art. 8,
               comma 1.


                  L’iscrizione al Registro di detenzione delle specie animali previsto dal Decreto
                  8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
                  Il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
               del Territorio ha istituito il Registro di detenzione degli esemplari ani-
               mali e vegetali previsto dall’art. 5, comma 5bis, della Legge 150/92.
               Sono tenuti alla compilazione del registro le imprese commerciali, i cir-
               chi, i giardini zoologici, gli acquari, le mostre faunistiche, nonché tutti
               coloro che utilizzano, detengono o espongono esemplari a scopo di
               lucro (anche lo scambio, la permuta, la locazione o la cessione a fini
               commerciali rientra in tale scopo). Pertanto, chiunque utilizzi animali a
               scopo non commerciale e non effettui scambi, permute o locazioni,
               non è tenuto a compilare il registro.


                  Il commercio e lo spostamento degli esemplari appartenenti a specie dell’Allegato B.
                  Il comma 5 dell’art. 8 del Reg. (CE) 338/97 dispone il divieto di
               acquisto, di offerta di acquisto, di acquisizione in qualunque forma a
               fini commerciali, di esposizione in pubblico per fini commerciali, di
               uso a scopo di lucro e di alienazione, per qualunque esemplare delle
               specie elencate nell’Allegato B, salvo che sia prodotta una prova suffi-
               ciente della loro acquisizione o della loro introduzione nella Unione
               Europea in conformità della legislazione vigente in materia di conser-
               vazione della flora e della fauna selvatiche. Non è previsto, pertanto, il
          A
          n
          n
               rilascio di alcun certificato per ottenere le deroghe ai divieti sopra men-
               zionati. La detenzione ad uso non commerciale degli esemplari di
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