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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia
Reg. (CE) 338) devono essere state, o dovranno essere, denunciate,
entro 10 giorni dall’evento, al Servizio Certificazione CITES. Il
Servizio Certificazione CITES ha la facoltà di verificare presso il
denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi geneti-
che per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. A
seguito dell’emanazione del Reg. (CE) 338/97, è previsto l’obbligo
della richiesta del certificato ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), dello
stesso regolamento, per poter utilizzare gli esemplari nati a fini com-
merciali, ovvero per ottenere le deroghe ai divieti imposti dall’art. 8,
comma 1.
L’iscrizione al Registro di detenzione delle specie animali previsto dal Decreto
8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ha istituito il Registro di detenzione degli esemplari ani-
mali e vegetali previsto dall’art. 5, comma 5bis, della Legge 150/92.
Sono tenuti alla compilazione del registro le imprese commerciali, i cir-
chi, i giardini zoologici, gli acquari, le mostre faunistiche, nonché tutti
coloro che utilizzano, detengono o espongono esemplari a scopo di
lucro (anche lo scambio, la permuta, la locazione o la cessione a fini
commerciali rientra in tale scopo). Pertanto, chiunque utilizzi animali a
scopo non commerciale e non effettui scambi, permute o locazioni,
non è tenuto a compilare il registro.
Il commercio e lo spostamento degli esemplari appartenenti a specie dell’Allegato B.
Il comma 5 dell’art. 8 del Reg. (CE) 338/97 dispone il divieto di
acquisto, di offerta di acquisto, di acquisizione in qualunque forma a
fini commerciali, di esposizione in pubblico per fini commerciali, di
uso a scopo di lucro e di alienazione, per qualunque esemplare delle
specie elencate nell’Allegato B, salvo che sia prodotta una prova suffi-
ciente della loro acquisizione o della loro introduzione nella Unione
Europea in conformità della legislazione vigente in materia di conser-
vazione della flora e della fauna selvatiche. Non è previsto, pertanto, il
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rilascio di alcun certificato per ottenere le deroghe ai divieti sopra men-
zionati. La detenzione ad uso non commerciale degli esemplari di
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