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Un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia
lo di assicurare che il commercio internazionale di animali e piante, e
dei loro prodotti o derivati, non costituisca una minaccia per la conser-
vazione delle specie nel loro ambiente naturale, regola il commercio di
oltre 30mila specie di fauna e flora e funziona attraverso un sistema di
certificati e licenze da richiedere ed ottenere prima che inizi il commer-
cio degli esemplari protetti dalla Convenzione stessa. Ogni Stato Parte,
applica, poi, le disposizioni previste dalla Convenzione con un’appro-
priata legislazione nazionale, in particolare per ciò che riguarda il com-
mercio e la detenzione all’interno del proprio territorio.
A partire dal 1982, l’Unione europea ha implementato la CITES
attraverso un regolamento comune applicabile in tutti gli Stati Membri,
inclusi quelli che non si erano ancora conformati alla CITES, ma la
nascita, agli inizi degli anni 90, di un mercato unico europeo senza più
frontiere doganali, e la relativa mancanza di controlli alle frontiere tra i
diversi Stati Membri, hanno sottolineato la necessità di una nuova e più
completa legislazione. Per poter contemplare tali cambiamenti ed assi-
curare la conformità alle decisioni della CITES, l’Europa si è, perciò,
dotata del Regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97, quale nuovo
Regolamento sulla protezione delle specie di flora e fauna mediante il
controllo del loro commercio, adottato ed entrato in vigore nel giugno
del 1997: anche in questo caso, le citate regolamentazioni sono diretta-
mente applicabili in tutti gli Stati Membri e formano la base legale per
l’implementazione della CITES a livello nazionale. Tali misure legali
regolamentano il commercio sia internazionale che interno europeo e
contengono ulteriori clausole sulla CITES.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti legati al commercio e
alla detenzione, la legge 150/92 e le sue successive modifiche ed inte-
grazioni prevede, per le categorie di esemplari maggiormente minaccia-
ti, obblighi quali la denuncia di nascita, di morte, di detenzione e di
variazione del luogo di custodia, che permettono il monitoraggio e la
caratterizzazione dello stato della detenzione a livello nazionale. Con il
decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e .2
Forestali, concernente l’istituzione del registro di detenzione degli oI-n
esemplari di specie animali e vegetali, si è introdotto un ulteriore stru- n
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