Page 9 - SilvaeAnnoI_N2.qxp
P. 9
Legge Quadro sulle aree protette: l’organizzazione generale del territorio nei parchi nazionali
quadro, sempre utilizzata per caratterizzare «un territorio che per spe-
ciali caratteri naturalistici (geologici, floristici, faunistici, bellezze natu-
rali) è sottoposto a tutela con disposizioni di legge al fine di salvaguar-
darlo dalle azioni dell’uomo capaci di alterare i suddetti caratteri» e
ancora «…sono stati istituiti allo scopo di proteggere lo stato naturale
di un dato territorio per potervi studiare lo svolgimento di diversi feno-
meni fisici e biologici, per conservare specie animali e vegetali in via di
estinzione o che rappresentano faune o flore relitte e inoltre allo scopo
di offrire anche al pubblico il godimento di bellezze naturali e di aspet-
ti interessanti del mondo fisico e biologico» (cfr. Dizionario enciclopedico
italiano).
Secondo l’UICN (l’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura) i parchi nazionali sono «aree di particolare interesse natu-
rale dove si intende salvaguardare anzitutto una porzione di territorio
naturale con gli ecosistemi ivi presenti allo scopo di svolgervi anche la
ricerca scientifica e di mettere a disposizione del pubblico almeno una
parte del territorio affinché ne disponga per motivi di educazione,
ricreazione e svago, nel rispetto delle regole fondamentali di salvaguar-
dia. Il parco nazionale è un esteso territorio dove il grado e l’indirizzo
di tutela naturalistica è diverso da zona a zona e contiene di solito una
o più riserve naturali che rappresentano le aree di più elevato grado di
conservazione: pertanto il territorio di un parco nazionale è, o dovreb-
be essere, soggetto a “zonazione”, allo scopo di regolamentare lo svi-
luppo del turismo e delle altre attività umane nel contesto di un’area
protetta compatibilmente con la finalità primaria della conservazione».
Tali definizioni hanno sempre comportato per il grosso pubblico
l’idea di restrizioni, preclusioni, vincoli e divieti con una connotazione
del territorio in termini essenzialmente statici. La dizione “aree protet-
te”, cui fa riferimento invece la legge 394/1991, attiene ad ambiti e
spazi territoriali che concepiscono un insieme di realtà storico-cultura-
li, ambientali da interconnettere, con imprescindibili nessi relazionali, ai
concetti di conservazione e utilizzazione che meglio si attagliano alle
condizioni socio-economiche del nostro Paese. Del resto il termine ed
A
n
n
il concetto di parco - creato in Paesi privilegiati dall’estensione territo-
riale ma poveri di civiltà storiche millenarie - denotano già in sé la pro-
oI-n
.2
12 SILVÆ