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Legge Quadro sulle aree protette: l’organizzazione generale del territorio nei parchi nazionali


               quadro, sempre utilizzata per caratterizzare «un territorio che per spe-
               ciali caratteri naturalistici (geologici, floristici, faunistici, bellezze natu-
               rali) è sottoposto a tutela con disposizioni di legge al fine di salvaguar-
               darlo dalle azioni dell’uomo capaci di alterare i suddetti caratteri» e
               ancora «…sono stati istituiti allo scopo di proteggere lo stato naturale
               di un dato territorio per potervi studiare lo svolgimento di diversi feno-
               meni fisici e biologici, per conservare specie animali e vegetali in via di
               estinzione o che rappresentano faune o flore relitte e inoltre allo scopo
               di offrire anche al pubblico il godimento di bellezze naturali e di aspet-
               ti interessanti del mondo fisico e biologico» (cfr. Dizionario enciclopedico
               italiano).
                  Secondo l’UICN (l’Unione Internazionale per la Conservazione
               della Natura) i parchi nazionali sono «aree di particolare interesse natu-
               rale dove si intende salvaguardare anzitutto una porzione di territorio
               naturale con gli ecosistemi ivi presenti allo scopo di svolgervi anche la
               ricerca scientifica e di mettere a disposizione del pubblico almeno una
               parte del territorio affinché ne disponga per motivi di educazione,
               ricreazione e svago, nel rispetto delle regole fondamentali di salvaguar-
               dia. Il parco nazionale è un esteso territorio dove il grado e l’indirizzo
               di tutela naturalistica è diverso da zona a zona e contiene di solito una
               o più riserve naturali che rappresentano le aree di più elevato grado di
               conservazione: pertanto il territorio di un parco nazionale è, o dovreb-
               be essere, soggetto a “zonazione”, allo scopo di regolamentare lo svi-
               luppo del turismo e delle altre attività umane nel contesto di un’area
               protetta compatibilmente con la finalità primaria della conservazione».
                  Tali definizioni hanno sempre comportato per il grosso pubblico
               l’idea di restrizioni, preclusioni, vincoli e divieti con una connotazione
               del territorio in termini essenzialmente statici. La dizione “aree protet-
               te”, cui fa riferimento invece la legge 394/1991, attiene ad ambiti e
               spazi territoriali che concepiscono un insieme di realtà storico-cultura-
               li, ambientali da interconnettere, con imprescindibili nessi relazionali, ai
               concetti di conservazione e utilizzazione che meglio si attagliano alle
               condizioni socio-economiche del nostro Paese. Del resto il termine ed
          A
          n
          n
               il concetto di parco - creato in Paesi privilegiati dall’estensione territo-
               riale ma poveri di civiltà storiche millenarie - denotano già in sé la pro-
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