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Legge Quadro sulle aree protette: l’organizzazione generale del territorio nei parchi nazionali
tivi, sotto il profilo tecnico e giuridico, dei rapporti tra pianificazione
territoriale-urbanistica e pianificazione paesisistico-ambientale nell’otti-
ca della programmazione globale del territorio.
Per ciò tale, esso assurge a ruolo di primazia su tutti gli altri strumen-
ti di programmazione e/o pianificazione evidenziando, per sua stessa
natura, e funzionalizzando sistemi territoriali di portata sovracomuna-
le o comprensoriale. Si è obiettato in proposito che la formulazione
dell’art. 12, laddove al comma 6 ribadisce “Il piano … sostituisce ad
ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro
strumento di pianificazione”, abbia significato, in concreto, una riap-
propriazione da parte dello Stato di funzioni, quali quella urbanistica o
paesaggistica, di stretta competenza delle autonomie regionali e locali a
mente del D.P.R. 616/1977.
In realtà l’analisi strutturale e funzionale della legislazione e giuri-
sprudenza ambientale offre un concreto quadro di riferimento per
facoltizzare ampiamente lo Stato in tale materia e con un ruolo marca-
tamente centralistico. Così la decisione della Corte Costituzionale
n. 175/1976 (confermata successivamente dalla sentenza n. 359/1985)
aveva stabilito che l’esercizio dei poteri urbanistici «incontra un limite
nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli interessi pubbli-
ci cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preposti» derivandone
che «competenza regionale e competenza statale devono pertanto
coordinarsi tra di loro in guisa che possa realizzarsi un giusto tempera-
mento delle finalità rispettive».
Del resto lo stesso art. 81 del D.P.R. riservava allo Stato l’identifica-
zione delle «linee fondamentali dell’ordinamento del territorio naziona-
le, con particolare riferimento ... alla tutela paesistica ed alla conserva-
zione del suolo».
La predetta prevalenza della tutela ambientale rispetto alla funzione
urbanistica è stata ribadita nelle leggi 431/1985 (c.d. legge Galasso),
349/1986 (istitutiva del ministero dell’Ambiente) e quella 183/1989
(difesa del suolo), là dove interessi paesaggistici e ambientali vengono
direttamente tutelati dallo Stato con una funzione di controllo e di sur-
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rogazione dell’attività regionale.
Basilare è, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale
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