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Legge Quadro sulle aree protette: l’organizzazione generale del territorio nei parchi nazionali


               tivi, sotto il profilo tecnico e giuridico, dei rapporti tra pianificazione
               territoriale-urbanistica e pianificazione paesisistico-ambientale nell’otti-
               ca della programmazione globale del territorio.
                  Per ciò tale, esso assurge a ruolo di primazia su tutti gli altri strumen-
               ti di programmazione e/o pianificazione evidenziando, per sua stessa
               natura, e funzionalizzando sistemi territoriali di portata sovracomuna-
               le o comprensoriale. Si è obiettato in proposito che la formulazione
               dell’art. 12, laddove al comma 6 ribadisce “Il piano … sostituisce ad
               ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro
               strumento di pianificazione”, abbia significato, in concreto, una riap-
               propriazione da parte dello Stato di funzioni, quali quella urbanistica o
               paesaggistica, di stretta competenza delle autonomie regionali e locali a
               mente del D.P.R. 616/1977.
                  In realtà l’analisi strutturale e funzionale della legislazione e giuri-
               sprudenza ambientale offre un concreto quadro di riferimento per
               facoltizzare ampiamente lo Stato in tale materia e con un ruolo marca-
               tamente centralistico. Così la decisione della Corte Costituzionale
               n. 175/1976 (confermata successivamente dalla sentenza n. 359/1985)
               aveva stabilito che l’esercizio dei poteri urbanistici «incontra un limite
               nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli interessi pubbli-
               ci cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preposti» derivandone
               che «competenza regionale e competenza statale devono pertanto
               coordinarsi tra di loro in guisa che possa realizzarsi un giusto tempera-
               mento delle finalità rispettive».
                  Del resto lo stesso art. 81 del D.P.R. riservava allo Stato l’identifica-
               zione delle «linee fondamentali dell’ordinamento del territorio naziona-
               le, con particolare riferimento ... alla tutela paesistica ed alla conserva-
               zione del suolo».
                  La predetta prevalenza della tutela ambientale rispetto alla funzione
               urbanistica è stata ribadita nelle leggi 431/1985 (c.d. legge Galasso),
               349/1986 (istitutiva del ministero dell’Ambiente) e quella 183/1989
               (difesa del suolo), là dove interessi paesaggistici e ambientali vengono
               direttamente tutelati dallo Stato con una funzione di controllo e di sur-
          A
          n
          n
               rogazione dell’attività regionale.
                  Basilare è, al riguardo, la sentenza  della Corte Costituzionale
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