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Legge Quadro sulle aree protette: l’organizzazione generale del territorio nei parchi nazionali
n. 151/1986 che, ravvisando in tale materia una convergenza di interes-
si tra loro eterogenei e di diverso rilievo (nazionali e locale), stigmatiz-
zata una visione gerarchicamente ordinata di valori ed una concorren-
za tra Stato e Regioni in funzione di “leale collaborazione” da realizza-
re attraverso lo strumento della previa intesa.
«Il sistema dei pareri e delle intese (come nel caso del piano del
parco in cui si verifica l’accennata interferenza tra competenze dello
Stato e competenze delle Regioni) realizza la sollecitata collaborazione
fra i diversi livelli istituzionali, peraltro presenti nel comitato di gestio-
ne del parco e schiude finalmente alla prospettiva del superamento dei
conflitti che hanno sin qui impedito la realizzazione dei nuovi parchi
nazionali».
Profilo dell’istituto
La legge-quadro ha introdotto, con il piano del parco, un istituto
sconosciuto all’ordinamento in tema di pianificazione e programma-
zione territoriale globale di cui i primi accenni sono rinvenibili nella
lontana legge urbanistica (n. 1150/1942) con il piano territoriale di coordi-
namento che aveva l’obiettivo di contemperare, su scala sovracomunale,
esigenze urbanistiche, paesistiche e di protezione del territorio.
Pur comunque trattandosi di un piano di direttive, questo non era
immediatamente e direttamente operativo nei confronti dei privati.
Anche con la legge n. 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della
montagna) l’ordinamento introduce attraverso la predisposizione e l’at-
tuazione di programmi di sviluppo e di piani territoriali di zona, l’approccio
alla visione sistemica e globale del territorio prendendo atto della
necessità di avviare un’organica azione di programmazione economi-
ca e territoriale a livello sovracomunale.
La legge sulla montagna, infatti, prefigura, per la prima volta, un livel-
lo di programmazione intercomunale costituendo un Ente di diritto
pubblico (la Comunità montana) dotato di un potere pianificante prima-
rio che estende i suoi ambiti al comprensorio territoriale di pertinenza.
Tuttavia il piano di comunità montana è pur sempre un piano di inqua- .2
dramento che lascia ai singoli comuni il compito di definire l’assetto oI-n
specifico dei propri ambiti territoriali. La differente legislazione regio- n
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