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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli
Proviamo ora ad immaginare se la nuova deroga posta dall’art.
193, comma 9-bis, D.Lgs. n. 152/06 fosse effettivamente estesa
anche ai grandi quantitativi di rifiuti di varia natura prodotti da
grandi aziende agricole (e poi in futuro in modo metastatico da
altre aziende di altra natura che chiederanno certamente in que-
sto caso di entrare in analoga deregulation).
Dunque, un conto è discutere in questa sede se questa deregula-
tion, che pure è forte ed importante e fonte di probabili rischi di
diffusa illegalità, possa riguardare, come ci sembra logico, sol-
tanto i rifiuti vegetali agricoli, ed invece un conto è ipotizzare che
possa riguardare in blocco e in maniera estesa tutti i rifiuti di qua-
lunque tipo ed origine natura che possono fuoriuscire dal recinto
- anche molto vasto - di una grande azienda agricola. Riteniamo
che su questo passaggio vada fatta una riflessione collettiva
molto rigorosa per evitare che queste poche righe infilate in un
meccanismo di presunta semplificazione aziendale per aiutare
aziende agricole possano diventare un vulnus pericolosissimo per
iniziare a demolire, in modo strisciante e silente, tutto il meccani-
smo complesso di gestione dei rifiuti sul nostro territorio in pale-
se contrasto con le più elementari regole europee.
Va infine rilevato - inoltre - come nel secondo caso delineato
dalla norma la deregulation è ancora più ampia e pericolosa, per-
ché infatti, se nel primo caso quantomeno il tratto di strada è
limitato a 10 km (teorici) e il luogo ove effettuare il deposito deve
essere di proprietà dello stesso produttore, nel secondo caso non
c’è alcun limite di percorso stradale e l’area dove poter effettua-
re il deposito non è del produttore ma di proprietà della coope-
rativa. Quindi i viaggi che stiamo esaminando in totale deregula-
tion, se fossero realmente relativi anche a tutte le tipologie indi-
stinte di rifiuti che si possono produrre dentro una grande azien-
da agricola, non sarebbero soggetti neppure ad un minimo limi-
te chilometrico, aprendo sostanzialmente una prospettiva di
spostamenti di rifiuti, anche pericolosissimi, di ogni tipo e natu-
ra verso destinazioni assolutamente senza controllo.
Il che ci sembra veramente ancora più assurdo e surreale.
Alla luce di quanto sopra esposto noi riteniamo che i “rifiuti”
contemplati dalla norma in esame non possano che essere sola-
mente quelli propriamente agricolo- vegetali.
100 - SILVÆ - Anno VII n. 15/18