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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli


               neo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto. Infatti, se il
               deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima
               della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi tra-
               sporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il tra-
               sporto in sé stesso è già a metà del sistema di gestione. Se il
               deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotiz-
               zare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiu-
               to e il deposito temporaneo?
               Questo non è ipotizzabile, ed infatti il deposito temporaneo in sé
               stesso essendo prima della gestione e dunque ben prima del tra-
               sporto, non potrà mai schematicamente essere identificato come
               sito di destinazione dedicato per ricevere un flusso di rifiuti attra-
               verso il trasporto, giacché nessun titolare di deposito temporaneo
               potrà mai firmare la terza e quarta copia per ricevuta dello scari-
               co della massa dei rifiuti. Il deposito temporaneo infatti è la fonte
               del trasporto, prima del trasporto, non può essere intermedio o
               addirittura finale rispetto ad un’attività di trasporto.
               Questo ci induce a ritenere che se è già iniziata una vera e pro-
               pria attività di trasporto, appare inevitabile che quello che viene
               raggiunto come sito di destinazione, anche da parte di piccoli
               operatori, è per forza di cose una forma di stoccaggio.
               Va quindi ribadito che, per principio generale, il deposito tem-
               poraneo non può mai uscire dallo stretto luogo di produzione
               dei rifiuti e cioè fuori dalla ristrettissima area aziendale entro la
               quale i rifiuti sono stati prodotti.
               Precisata la regola generale, ora vediamo l’eccezione posta dal
               nuovo comma 9-bis dell’art. 193 D.Lgs. n. 152/06.
               Per prima cosa è importante individuare con esattezza il sogget-
               to beneficiario della deroga.
               La norma nel disciplinare la fattispecie derogatoria fa riferimen-
               to esplicito, come soggetto attivo, all’ “azienda agricola” ed all’
               “imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile”.
               A norma dell’art. 2135 c.c. “È imprenditore agricolo chi esercita una
               delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
               di animali e attività connesse.
               Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di anima-
               li si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
               biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 95
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