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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli


                    legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni
                    urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo») che ha
                    apportato rilevanti modifiche al regime della movimentazione
                    dei rifiuti da aziende agricole, andando ad incidere sulla stessa
                    definizione di “deposito temporaneo”.
                    Dopo il comma 9 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 è stato, infat-
                    ti, inserito il seguente comma 9-bis che recita: «La movimentazio-
                    ne dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
                    ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata tra-
                    sporto, ai fini del presente  decreto, qualora risulti comprovato da ele-
                    menti oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungi-
                    mento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e
                    la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altre-
                    sì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dal-
                    l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai pro-
                    pri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
                    agricola di cui è socio, qualora sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
                    deposito temporaneo.».
                    Dunque, la nuova disposizione ha inciso profondamente sul
                    generale divieto di realizzare il deposito temporaneo in area
                    diversa dal luogo di produzione del rifiuto, andando a legittima-
                    re - ad ogni modo, solo per il caso specifico previsto dalla norma
                    - anche la configurazione di depositi temporanei extra-aziendali.
                    Precisiamo da subito che la disposizione posta dall’art. 28 D.L. n.
                    5/2012 in commento rappresenta una “eccezione” alla regola
                    generale che vuole il deposito temporaneo connesso al luogo di
                    produzione dei rifiuti e che resta, pertanto, ancora valida e vin-
                    colante. Ed il varo oggi di questa deroga, conferma paradossal-
                    mente il nostro posizionamento “storico”, atteso che se fosse
                    stato vero che era comunque possibile, già in precedenza, il
                    deposito temporaneo extraziendale al momento non ci sarebbe
                    stato bisogno di prevedere l’eccezione in commento.
                    Pertanto, per regola generale il deposito temporaneo non può
                    uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale va
                    intesa la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono
                    stati prodotti. Ciò premesso, va dunque rilevato che ipotizzare
                    una forma di deposito temporaneo fuori dall’azienda non sol-
                    tanto è anomalo rispetto alla normativa sul deposito tempora-


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