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L’accertamento del danno ambientale nell’attività 2011 del CFS


               sative sono quelli per equivalenza risorsa/risorsa o servizio
               /servizio.
               Prioritariamente dovranno, quindi, essere individuate azioni che
               forniscano risorse e servizi dello stesso tipo, qualità e quantità.
               Soltanto nel caso in cui non possano essere applicate misure
               riparatorie di tipo equivalente si utilizzeranno altre misure “di
               tipo alternativo”.
               A livello comunitario è stabilita, infatti, una precisa gerarchia tra
               le tre misure di riparazione ed in prima analisi dovrà essere
               valutata la possibilità di riparare il danno. Se tale fattispecie non
               è possibile nell’immediatezza o nella completezza, si progette-
               ranno azioni atte a compensare o ad essere complementari, per
               risorse e servizi, a quelle perdute.
               La Direttiva comunitaria stabilisce che l’autorità competente
               garantisca l’effettivo ripristino delle risorse naturali danneggia-
               te. In tal senso ha facoltà di effettuare una valutazione moneta-
               ria dei costi delle misure complementari o compensative neces-
               sarie, al fine di recuperare dall’operatore che ha causato il danno
               gli eventuali costi sostenuti.
               Tale indirizzo normativo non appare recepito integralmente
               dalle norme nazionali che prevedono a tutt’oggi la possibilità di
               un risarcimento del danno per equivalente patrimoniale non
               direttamente finalizzato alla sua riparazione ambientale.


               Conclusioni

               Le attività di accertamento e valutazione del danno ambientale
               svolte dal CfS si basano, generalmente, sulla determinazione del
               valore monetario delle risorse danneggiate applicando il criterio
               del costo di ripristino.
               Le finalità della normativa europea in materia sono quelle di
               “preservare” le risorse naturali specificamente individuate non-
               ché i servizi da queste forniti, mediante l’attuazione di efficaci
               misure di riparazione del danno ambientale.
               Appare prevedibile, quindi, che nel breve periodo la normativa
               nazionale dovrà ulteriormente adeguarsi ai dettami di cui alla
               Direttiva 2004/35/CE, perseguendo la riparazione dei danni
               all’ambiente mediante l’applicazione di metodi di equivalenza


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 91
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