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L’accertamento del danno ambientale nell’attività 2011 del CFS


                    La sintesi dell’attività CFS del 2011 è riportata nella tabella n. 2.



                                                            (n.)       275
                                Procedimenti penali trattati
                                                            (€)     59.502.864,00
                                                    di cui
                                                            (n.)        36
                                         Danno rilevante
                                                            (€)     58.943.320,00

                                                            (n.)       239
                                      Danno non rilevante
                                                            (€)      559,544,00



                              Tabella 2 - Danno ambientale: il 2011 in sintesi

                    Alcune considerazioni sull’attività svolta dal CFS


                    La formulazione del giudizio di “rilevanza” del danno ambien-
                    tale e la relativa quantificazione si connotano come attività ad
                    elevato contenuto tecnico, caratterizzate da difficoltà oggettive
                    attribuibili alle molteplici fattispecie riscontrabili e, soprattutto,
                    alle incertezze derivanti dall’apparente disallineamento normativo
                    che connota l’attuale definizione del danno ambientale.
                    A tale proposito, è necessario ripercorrere le principali norme,
                    sia nazionali che comunitarie, che attualmente regolamentano il
                    settore.
                    Il Codice dell’ambiente (D. Lgs n. 152/2006), al comma 1 dell’art.
                    300, definisce genericamente il danno ambientale come “qualsia-
                    si deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto su una
                    risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
                    Il comma 2 dello stesso articolo, ai sensi della Direttiva
                    2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzio-
                    ne e riparazione del danno ambientale, aggiunge che è “danno
                    ambientale” il deterioramento, rispetto dalle condizioni origina-
                    rie, di specie e degli habitat naturali protetti, delle acque interne
                    e costiere e del terreno.
                    L’articolo 311 del citato Codice dell’ambiente, dando attuazione
                    al principio europeo “chi inquina paga”, stabilisce che chiunque


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