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L’accertamento del danno ambientale nell’attività 2011 del CFS


               “arrechi danno all’ambiente alterandolo, deteriorandolo, o distruggen-
               dolo” è obbligato al suo effettivo ripristino.
               I due articoli sembrano in contrapposizione e l’incertezza mag-
               giore ricade sulla soglia pregiudizievole per l’ambiente, necessa-
               ria per esprimere il giudizio di rilevanza o meno del danno. Non
               è chiaro, in particolare, se tale soglia sia fissata soltanto per le
               risorse naturali puntualmente descritte nella normativa comuni-
               taria o per qualunque altra tipologia di alterazione e deteriora-
               mento dell’ambiente inteso come bene immateriale collettivo
               (sentenze della Corte Costituzionale n.210/1987 e  n.641/1987).
               Inoltre, come eccepito dalla Commissione Europea, è atteso un
               chiarimento in termini di adeguamento della norma nazionale
               alla norma comunitaria, anche nei riguardi della regola generale
               della “responsabilità oggettiva” per le attività professionali par-
               ticolarmente inquinanti oltre al mantenimento del regime di
               responsabilità per dolo o colpa negli altri casi.
               Per quanto alla quantificazione del danno ambientale, il già cita-
               to art. 311 del Codice dell’ambiente, così come modificato dalla
               L. n.166/2009, stabilisce che l’effettivo ripristino del danno
               all’ambiente, totalmente a carico del responsabile, deve riguar-
               dare la “precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure
               di riparazione complementare e compensativa”.
               Si tratta, come meglio detto in seguito, della trasposizione delle
               misure di riparazione previste dalla Direttiva n. 2004/35/CE. In
               mancanza o nei casi di impossibilità dell’effettivo ripristino, “il
               danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equiva-
               lente patrimoniale nei confronti dello Stato”.
               Attualmente, il metodo estimativo generalmente utilizzato dai
               Comandi provinciali del CfS per la quantificazione del risarci-
               mento per equivalente patrimoniale, richiamato espressamente
               all’articolo 314 del citato Codice dell’ambiente, resta quello della
               determinazione del “costo di ripristino”, attuato con piena coe-
               renza metodologica allorquando il bene danneggiato può essere
               ripristinato nelle condizioni originali, prendendo come riferi-
               mento beni di uguale natura ai prezzi attuali (ripristino in senso
               stretto).
               In molti casi di danno ambientale, tuttavia, tale metodologia
               estimativa è di difficile applicazione se non addirittura inappli-


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 89
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