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L’accertamento del danno ambientale nell’attività 2011 del CFS
“arrechi danno all’ambiente alterandolo, deteriorandolo, o distruggen-
dolo” è obbligato al suo effettivo ripristino.
I due articoli sembrano in contrapposizione e l’incertezza mag-
giore ricade sulla soglia pregiudizievole per l’ambiente, necessa-
ria per esprimere il giudizio di rilevanza o meno del danno. Non
è chiaro, in particolare, se tale soglia sia fissata soltanto per le
risorse naturali puntualmente descritte nella normativa comuni-
taria o per qualunque altra tipologia di alterazione e deteriora-
mento dell’ambiente inteso come bene immateriale collettivo
(sentenze della Corte Costituzionale n.210/1987 e n.641/1987).
Inoltre, come eccepito dalla Commissione Europea, è atteso un
chiarimento in termini di adeguamento della norma nazionale
alla norma comunitaria, anche nei riguardi della regola generale
della “responsabilità oggettiva” per le attività professionali par-
ticolarmente inquinanti oltre al mantenimento del regime di
responsabilità per dolo o colpa negli altri casi.
Per quanto alla quantificazione del danno ambientale, il già cita-
to art. 311 del Codice dell’ambiente, così come modificato dalla
L. n.166/2009, stabilisce che l’effettivo ripristino del danno
all’ambiente, totalmente a carico del responsabile, deve riguar-
dare la “precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure
di riparazione complementare e compensativa”.
Si tratta, come meglio detto in seguito, della trasposizione delle
misure di riparazione previste dalla Direttiva n. 2004/35/CE. In
mancanza o nei casi di impossibilità dell’effettivo ripristino, “il
danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equiva-
lente patrimoniale nei confronti dello Stato”.
Attualmente, il metodo estimativo generalmente utilizzato dai
Comandi provinciali del CfS per la quantificazione del risarci-
mento per equivalente patrimoniale, richiamato espressamente
all’articolo 314 del citato Codice dell’ambiente, resta quello della
determinazione del “costo di ripristino”, attuato con piena coe-
renza metodologica allorquando il bene danneggiato può essere
ripristinato nelle condizioni originali, prendendo come riferi-
mento beni di uguale natura ai prezzi attuali (ripristino in senso
stretto).
In molti casi di danno ambientale, tuttavia, tale metodologia
estimativa è di difficile applicazione se non addirittura inappli-
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