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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli


                    animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
                    dolci, salmastre o marine.
                    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
                    imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, tra-
                    sformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
                    oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o
                    del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
                    fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrez-
                    zature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agri-
                    cola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e
                    del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
                    definite dalla legge.”.
                    Il soggetto indicato dal legislatore va identificato nel “coltivato-
                    re diretto” e nell’imprenditore agricolo, che devono essere tenu-
                    ti distinti dai grandi insediamenti agro-industriali che, pur trat-
                    tando materie agro-pastorali, si differenziano per forza di cose
                    dalle semplici attività agricole a cui si riferisce la normativa di
                    deroga.
                    Va quindi sottolineato che ad esempio i grandi allevamenti zoo-
                    tecnici industriali, appunto perché “industriali”, non rientrano
                    nella deroga posta del comma 9-bis dell’art. 193 cit.. E pertanto
                    nei casi di insediamenti industriali continua ad applicarsi la
                    regola generale che pone il divieto di depositi temporanei extra-
                    aziendali.
                    Un secondo aspetto sul quale riteniamo importante soffermarci
                    è relativo al comprendere con altrettanta esattezza quali siano i
                    rifiuti oggetto della deroga.
                    La norma sotto questo profilo non offre alcuna indicazione spe-
                    cifica, ma si riferisce in via generica alla “movimentazione dei rifiu-
                    ti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola”. E dunque ci
                    si chiede: la deroga vale solo per i “rifiuti agricoli vegetali” o si
                    estende anche a tutti gli altri rifiuti speciali che possono deriva-
                    re da attività agricole?
                    Ricordiamo, infatti, che nell’ambito dell’esercizio di un’azienda
                    agricola - oltre ai rifiuti vegetali – possono essere prodotte altre
                    tipologie di rifiuti quali ad esempio:
                    • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irri-
                       gazione, manichette, teloni serre, etc.);


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