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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, tra-
sformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrez-
zature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agri-
cola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.”.
Il soggetto indicato dal legislatore va identificato nel “coltivato-
re diretto” e nell’imprenditore agricolo, che devono essere tenu-
ti distinti dai grandi insediamenti agro-industriali che, pur trat-
tando materie agro-pastorali, si differenziano per forza di cose
dalle semplici attività agricole a cui si riferisce la normativa di
deroga.
Va quindi sottolineato che ad esempio i grandi allevamenti zoo-
tecnici industriali, appunto perché “industriali”, non rientrano
nella deroga posta del comma 9-bis dell’art. 193 cit.. E pertanto
nei casi di insediamenti industriali continua ad applicarsi la
regola generale che pone il divieto di depositi temporanei extra-
aziendali.
Un secondo aspetto sul quale riteniamo importante soffermarci
è relativo al comprendere con altrettanta esattezza quali siano i
rifiuti oggetto della deroga.
La norma sotto questo profilo non offre alcuna indicazione spe-
cifica, ma si riferisce in via generica alla “movimentazione dei rifiu-
ti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola”. E dunque ci
si chiede: la deroga vale solo per i “rifiuti agricoli vegetali” o si
estende anche a tutti gli altri rifiuti speciali che possono deriva-
re da attività agricole?
Ricordiamo, infatti, che nell’ambito dell’esercizio di un’azienda
agricola - oltre ai rifiuti vegetali – possono essere prodotte altre
tipologie di rifiuti quali ad esempio:
• materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irri-
gazione, manichette, teloni serre, etc.);
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