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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli


               locali e stalle, residui da  scavi anche di terre intrise da sostanze
               tossiche, e quanto altro?
               Una liberalizzazione del genere sarebbe contro ogni logica atti-
               nente alla ratio legis e costituirebbe peraltro (oltre che uno straor-
               dinario Eldorado per consentire la fuoriuscita e l’abbandono,
               senza controllo, di masse di rifiuti di ogni tipo, magari anche
               accatastati da anni in tante aziende agricole, sul territorio grazie
               alla totale assenza di tracciabilità e dunque di potenziali control-
               li) anche una ingiustificata ed incomprensibile disparità di trat-
               tamento verso altre aziende di carattere non agricolo che poi –
               alla fine – potrebbero andare a produrre rifiuti simili.
               Accedendo alla ipotesi, che ci sembra veramente improponibile
               e surreale, in base alla quale comunque tutti i tipi di rifiuti che
               provengono da una azienda agricola possono essere soggetti a
               tale profonda deregulation, avremmo un’altra conseguenza
               paradossale. Infatti questo sarebbe il primo caso iniziale e gene-
               tico di una sostanziale demolizione embrionale del principio
               della gestione dei rifiuti nel nostro sistema giuridico (in totale e
               palese contrasto con le parallele regole europee). Infatti si passe-
               rebbe da un criterio di qualificazione e gestione dei rifiuti per
               natura e per categoria di materiali, ad un criterio di gestione dei
               rifiuti per categorie di produttori.
               E quindi si otterrebbe il paradosso secondo cui lo stesso identico
               rifiuto se prodotto da una particolare categoria (nel nostro caso: i
               coltivatori agricoli) diventa oggetto di  deregulation generale di
               fatto, se invece viene prodotto da un’altra categoria resta dentro le
               regole di base del sistema di gestione dei rifiuti. I rifiuti non ver-
               rebbero più gestiti sulla base di criteri logici connessi alla loro ori-
               gine e natura e qualità, ma verrebbero gestiti in forza degli interes-
               si di categoria di una ristretta cerchia di produttori in vista di spe-
               cifici interessi della categoria stessa. Resta, infatti, da chiedersi in
               questa inverosimile ipotesi, ad esempio, che differenza può risul-
               tare sotto il profilo delle linee generali della gestione dei rifiuti un
               quantitativo di 5 fusti di olio esausto derivanti da trattori in uso ad
               una azienda agricola rispetto a 5 fusti di olio esausto derivanti da
               una azienda di elettrauto o da 5 fusti di olio esausto derivanti da
               una azienda metalmeccanica (magari tutte poste sulla stessa via e
               tra loro confinanti)... Il rischio ambientale è forse diverso?


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 99
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