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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli
locali e stalle, residui da scavi anche di terre intrise da sostanze
tossiche, e quanto altro?
Una liberalizzazione del genere sarebbe contro ogni logica atti-
nente alla ratio legis e costituirebbe peraltro (oltre che uno straor-
dinario Eldorado per consentire la fuoriuscita e l’abbandono,
senza controllo, di masse di rifiuti di ogni tipo, magari anche
accatastati da anni in tante aziende agricole, sul territorio grazie
alla totale assenza di tracciabilità e dunque di potenziali control-
li) anche una ingiustificata ed incomprensibile disparità di trat-
tamento verso altre aziende di carattere non agricolo che poi –
alla fine – potrebbero andare a produrre rifiuti simili.
Accedendo alla ipotesi, che ci sembra veramente improponibile
e surreale, in base alla quale comunque tutti i tipi di rifiuti che
provengono da una azienda agricola possono essere soggetti a
tale profonda deregulation, avremmo un’altra conseguenza
paradossale. Infatti questo sarebbe il primo caso iniziale e gene-
tico di una sostanziale demolizione embrionale del principio
della gestione dei rifiuti nel nostro sistema giuridico (in totale e
palese contrasto con le parallele regole europee). Infatti si passe-
rebbe da un criterio di qualificazione e gestione dei rifiuti per
natura e per categoria di materiali, ad un criterio di gestione dei
rifiuti per categorie di produttori.
E quindi si otterrebbe il paradosso secondo cui lo stesso identico
rifiuto se prodotto da una particolare categoria (nel nostro caso: i
coltivatori agricoli) diventa oggetto di deregulation generale di
fatto, se invece viene prodotto da un’altra categoria resta dentro le
regole di base del sistema di gestione dei rifiuti. I rifiuti non ver-
rebbero più gestiti sulla base di criteri logici connessi alla loro ori-
gine e natura e qualità, ma verrebbero gestiti in forza degli interes-
si di categoria di una ristretta cerchia di produttori in vista di spe-
cifici interessi della categoria stessa. Resta, infatti, da chiedersi in
questa inverosimile ipotesi, ad esempio, che differenza può risul-
tare sotto il profilo delle linee generali della gestione dei rifiuti un
quantitativo di 5 fusti di olio esausto derivanti da trattori in uso ad
una azienda agricola rispetto a 5 fusti di olio esausto derivanti da
una azienda di elettrauto o da 5 fusti di olio esausto derivanti da
una azienda metalmeccanica (magari tutte poste sulla stessa via e
tra loro confinanti)... Il rischio ambientale è forse diverso?
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