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Rifiuti ed energia da fonte rinnovabile: le attività illecite “blasonate”
le seguenti: “eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremo-
trice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai proces-
si di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dal-
l’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla sil-
vicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani”. Secondo la precedente defini-
zione del D.Lgs. 79/1999 erano invece considerate fonti rin-
novabili “il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche,
le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei
prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”. Nella nuova
definizione adottata scompaiono dunque i “rifiuti inorganici”.
Tuttavia l’articolo 17 (commi 1 e 3) del D.Lgs. 387/2003 stabi-
liva che alcuni rifiuti, anche non biodegradabili, erano
ammessi a beneficiare del regime di promozione riservato alle
fonti rinnovabili. I rifiuti ammessi erano quelli non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, individua-
ti dal D.M. 5/2/1998 (poi modificato dal D.M. 5/4/2006 n.
186) e quelli ulteriori individuati dal successivo D.M.
5/5/2006.
La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha modificato le pre-
cedenti disposizioni escludendo i rifiuti non biodegradabili
dal beneficio degli incentivi riservati alle fonti rinnovabili (i
commi 1 e 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 387/2003 sono stati abro-
gati). Ai sensi del comma 1117 della L. 296/2006,
dall’1/1/2007 “i finanziamenti e gli incentivi pubblici di compe-
tenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per
la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente
per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva
2001/77/CE”. Per quanto riguarda i rifiuti dunque, all’attua-
lità, a seguito dell’entrata in vigore della L. 296/2006, fatti
salvi eventuali diritti acquisiti, possono essere incentivati solo
i rifiuti totalmente biodegradabili, che in quanto tali, indipen-
dentemente dalla loro corretta classificazione secondo la
disciplina dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, parte IV), dal punto di
vista della Direttiva 2001/77/CE sono da includere tra le bio-
masse.
SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 103