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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli
• imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi
sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori floro-
vivaismo, etc.);
• fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non
impiegati ai fini agronomici;
• pneumatici usati;
• contenitori di fitofarmaci;
• oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;
• batterie esauste;
• veicoli e macchine da rottamare;
• fitofarmaci non più utilizzabili.
Va ribadito che la norma cita genericamente i “rifiuti” che pro-
vengono da tali aziende agricole ma non specifica esattamente a
“quale” tipologia di rifiuti si riferisce.
A questo punto le ipotesi possono essere due:
la norma si riferisce solo ai rifiuti di origine e natura agricola-
vegetale, escludendo tutte le altre tipologie di rifiuti che comun-
que provengono strutturalmente dalla azienda agricola;
la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natu-
ra che possono essere prodotti nell’esercizio di una attività agri-
cola e quindi fuoriuscire da una azienda agricola.
A nostro modesto avviso appare più logica e pertinente - anche
in attinenza alla ratio legis della disciplina generale sui rifiuti - l’i-
potesi del riferimento solo ai rifiuti propriamente e strettamente
agricoli-vegetali. Questa interpretazione sembra, inoltre, poter
essere in linea ragionevolmente logico-induttiva anche con la
finalità ultima della innovativa regola di deroga, atteso che tale
modifica è finalizzata a facilitare l’operatività dell’azienda agri-
cola in relazione certamente ai prodotti connessi – appunto – alle
attività agricole in senso stretto.
Va sottolineato che l’eccezione così stabilita in via innovativa
non è di poco conto ma è grande e per certi versi “rivoluziona-
ria” perché crea una deroga profonda e forte al principio cardi-
ne, fino ad oggi inespugnabile, del divieto assoluto di deposito
temporaneo extraziendale. Proprio l’enormità di tale deroga fa
presumere che a già tanta concessione di eccezione non possa
poi corrispondere un effetto ancora più fragoroso e deflagrante
quale quello di allargare tale forte crepa nel sistema giuridico
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