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Novità legislative: deposito temporaneo e trasporto per i rifiuti agricoli


               • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi
                 sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori floro-
                 vivaismo, etc.);
               • fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non
                 impiegati ai fini agronomici;
               • pneumatici usati;
               • contenitori di fitofarmaci;
               • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;
               • batterie esauste;
               • veicoli e macchine da rottamare;
               • fitofarmaci non più utilizzabili.
               Va ribadito che la norma cita genericamente i “rifiuti” che pro-
               vengono da tali aziende agricole ma non specifica esattamente a
               “quale” tipologia di rifiuti si riferisce.
               A questo punto le ipotesi possono essere due:
               la norma si riferisce solo ai rifiuti di origine e natura agricola-
               vegetale, escludendo tutte le altre tipologie di rifiuti che comun-
               que provengono strutturalmente dalla azienda agricola;
               la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natu-
               ra che possono essere prodotti nell’esercizio di una attività agri-
               cola e quindi fuoriuscire da una azienda agricola.
               A nostro modesto avviso appare più logica e pertinente - anche
               in attinenza alla ratio legis della disciplina generale sui rifiuti - l’i-
               potesi del riferimento solo ai rifiuti propriamente e strettamente
               agricoli-vegetali. Questa interpretazione sembra, inoltre, poter
               essere in linea ragionevolmente logico-induttiva anche con la
               finalità ultima della innovativa regola di deroga, atteso che tale
               modifica è finalizzata a facilitare l’operatività dell’azienda agri-
               cola in relazione certamente ai prodotti connessi – appunto – alle
               attività agricole in senso stretto.
               Va sottolineato che l’eccezione così stabilita in via innovativa
               non è di poco conto ma è grande e per certi versi “rivoluziona-
               ria” perché crea una deroga profonda e forte al principio cardi-
               ne, fino ad oggi inespugnabile, del divieto assoluto di deposito
               temporaneo extraziendale. Proprio l’enormità di tale deroga fa
               presumere che a già tanta concessione di eccezione non possa
               poi corrispondere un effetto ancora più fragoroso e deflagrante
               quale quello di allargare tale forte crepa nel sistema giuridico


                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 97
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