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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
sariamente soggettive e per di più su basi tecnico-scientifiche,
tant’è che ha escluso che possa essere espulso dal fascicolo del
dibattimento un rilievo fotografico operato dalla p.g. pur senza
permettere alla parte di dare avviso al difensore così come
espressamente previsto dal combinato disposto degli artt.354 e
356 del codice di rito.
In assenza di chiarezza normativa pare quindi che nell’art.354
convivano i rilievi quali mezzi di ricerca della prova e gli accer-
tamenti quali mezzi di prova. La differenza è fondamentale in
relazione alla utilizzabilità processuale degli atti. Una definizio-
ne puntuale delle differenze, fatti salvi i diritti di difesa, permet-
terebbe una maggiore utilizzazione probatoria degli atti di poli-
zia giudiziaria a forte contenuto tecnico ed oggettivo quali quel-
li che si compiono nel caso di indagini ambientali.
Assimilando ad esempio il rilievo all’ispezione normando il
significato giuridico di rilievo superando così le differenti inter-
pretazioni, consentendo alla polizia giudiziaria di utilizzare tale
atto come mezzo di ricerca della prova (come per i sequestri e le
perquisizioni), si darebbe certezza giuridica e non solo giuri-
sprudenziale all’ontologicità dell’atto.
Non è questa la pretesa di richiedere l’adeguatezza dei mezzi
rispetto agli scopi degli atti, né quella di penalizzare il principio
di conformità rispetto ai modelli tipici degli atti, tipico del siste-
ma accusatorio, ma semplicemente l’istanza di non disperdere
l’operato investigativo in materie a forti contenuti tecnici in cui la
disciplina di formazione della prova non può non tener conto di
situazioni oggettive quasi sempre basate su parametri di riferi-
mento che “a caldo” manifestano tutto il loro disvalore.
L’ambiente è un bene che dobbiamo lasciare ai nostri figli e vale
sicuramente la pena perorare la causa di una tutela rafforzata.
36 - SILVÆ - Anno VII n. 15/18