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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


                    rispetto alla consulenza tecnica che il pubblico ministero potreb-
                    be  in seguito disporre.
                    E’ pacifico che tale attività di polizia giudiziaria è acquisibile
                    direttamente al fascicolo del dibattimento laddove trattasi di atti
                    che vengono effettuati quando v’è pericolo che le tracce ed i luo-
                    ghi si alterino, si disperdano o si modifichino e il pubblico mini-
                    stero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha anco-
                    ra assunto la direzione delle indagini.
                    Non sempre l’applicazione di tale assunto è pacifica. Le incertezze
                    cui conduce l’applicazione delle disposizioni  codicistiche in que-
                    stione, si sono tradotte in una giurisprudenza alquanto incoerente.
                    Infatti, vi sono pronunce che, per un verso, valorizzano il princi-
                    pio della atipicità degli atti di indagine della polizia ed ammet-
                    tono, ad esempio che essa possa compiere accertamenti dattilo-
                    scopici che si concretizzano tanto nel raffronto delle stesse con
                    quelle dell’imputato, trattandosi di attività che non richiede la
                    conoscenza di particolari cognizioni tecnico-scientifici e perciò,
                    non dà luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico, ma solo ad
                    un accertamento di dati obiettivi, che ben potrebbero essere
                    valutati dal giudice nel pieno esercizio del suo libero convinci-
                    mento senza necessità di disporre una perizia.
                    Per altro verso vi sono decisioni che puntualizzano come gli
                    accertamenti urgenti sulle cose, eseguibili dalla polizia giudizia-
                    ria ai sensi dell’art. 354 c.p.p. , si identificano con i semplici rilie-
                    vi, prodromici all’effettuazioni di accertamenti tecnici e non
                    vanno perciò confusi con questi ultimi ai quali solamente sono
                    riservate, nel caso in cui siano caratterizzati dalla irripetibilità, le
                    forme garantite stabilite dall’art.360 c.p.p.
                    La conseguenza è che i relativi verbali possono essere acquisiti al
                    fascicolo per il dibattimento, a norma dell’art 431 lett. b c.p.p. ed
                    essere regolarmente  utilizzati per la decisione: a nulla rilevando
                    il mancato previo avviso al difensore in quanto quest’ultimo ,
                    trattandosi di atti irrepetibili  e per di più a sorpresa, ha solo il
                    diritto di assistere al compimento dei rilievi, ma non di essere
                    preventivamente avvisato, per la quale il mancato avvertimento
                    all’indagato (cui la polizia giudiziaria è tenuta) di farsi assistere
                    da un difensore è a causa di nullità a regime intermedio e non
                    anche di nullità assoluta.


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