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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
rispetto alla consulenza tecnica che il pubblico ministero potreb-
be in seguito disporre.
E’ pacifico che tale attività di polizia giudiziaria è acquisibile
direttamente al fascicolo del dibattimento laddove trattasi di atti
che vengono effettuati quando v’è pericolo che le tracce ed i luo-
ghi si alterino, si disperdano o si modifichino e il pubblico mini-
stero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha anco-
ra assunto la direzione delle indagini.
Non sempre l’applicazione di tale assunto è pacifica. Le incertezze
cui conduce l’applicazione delle disposizioni codicistiche in que-
stione, si sono tradotte in una giurisprudenza alquanto incoerente.
Infatti, vi sono pronunce che, per un verso, valorizzano il princi-
pio della atipicità degli atti di indagine della polizia ed ammet-
tono, ad esempio che essa possa compiere accertamenti dattilo-
scopici che si concretizzano tanto nel raffronto delle stesse con
quelle dell’imputato, trattandosi di attività che non richiede la
conoscenza di particolari cognizioni tecnico-scientifici e perciò,
non dà luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico, ma solo ad
un accertamento di dati obiettivi, che ben potrebbero essere
valutati dal giudice nel pieno esercizio del suo libero convinci-
mento senza necessità di disporre una perizia.
Per altro verso vi sono decisioni che puntualizzano come gli
accertamenti urgenti sulle cose, eseguibili dalla polizia giudizia-
ria ai sensi dell’art. 354 c.p.p. , si identificano con i semplici rilie-
vi, prodromici all’effettuazioni di accertamenti tecnici e non
vanno perciò confusi con questi ultimi ai quali solamente sono
riservate, nel caso in cui siano caratterizzati dalla irripetibilità, le
forme garantite stabilite dall’art.360 c.p.p.
La conseguenza è che i relativi verbali possono essere acquisiti al
fascicolo per il dibattimento, a norma dell’art 431 lett. b c.p.p. ed
essere regolarmente utilizzati per la decisione: a nulla rilevando
il mancato previo avviso al difensore in quanto quest’ultimo ,
trattandosi di atti irrepetibili e per di più a sorpresa, ha solo il
diritto di assistere al compimento dei rilievi, ma non di essere
preventivamente avvisato, per la quale il mancato avvertimento
all’indagato (cui la polizia giudiziaria è tenuta) di farsi assistere
da un difensore è a causa di nullità a regime intermedio e non
anche di nullità assoluta.
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