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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


                    missione della mancata rimozione di quanto illecitamente smal-
                    tito, sancendo la duplicità degli obblighi e la strutturazione bifa-
                    sica del reato permanente.
                    La definitiva accettazione di tale teoria, attualmente giurispru-
                    denzialmente embrionale, presuppone che l’offesa derivante
                    dalla condotta assuma carattere continuativo, non esaurendosi
                    in un solo istante, con conseguente spostamento del “dies a quo”
                    da cui far decorrere i termini prescrizionali, consentendo una
                    più adeguata possibilità punitiva.
                    Occorre inoltre perorare altre norme che impediscano quello che
                    è successo nell’esempio considerato.
                    • il ravvedimento operoso con pene diminuite per chi collabora
                       con la polizia giudiziaria
                    • la causa di non punibilità per chi volontariamente rimuove il
                       pericolo ovvero elimina il danno da lui stesso provocato,
                       prima dell’esercizio dell’azione penale.
                    • la sanzione del danno economico da ipotizzare in maniera tale
                       che i fallimenti postumi societari non facciano di fatto gravare
                       sui contribuenti i costi del recupero.
                    • l’antico brocardo “societas delinquere non potest” è stato parzial-
                       mente superato dal d.lgs. 121/2011 (in applicazione di una
                       direttiva Comunitaria) che ha introdotto la responsabilità delle
                       persone giuridiche per i reati ambientali. Oggi all’azienda si
                       chiede un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identifica-
                       zione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che
                       possono comportare responsabilità amministrative e gravi
                       sanzioni. La responsabilità nel nuovo provvedimento è una
                       “responsabilità diretta ed autonoma” in quanto derivante da
                       “fatto proprio dell’ente”.


                                           DIRITTO PROCESSUALE

                    Fortemente strategica per le attività d’indagine in questo settore,
                    appare inoltre la necessità di riflettere sulla tenuta probatoria di
                    taluni atti di polizia giudiziaria.
                    E’ noto che il codice di rito, nel libro terzo riguardante le prove,
                    ha ben definito la differenza tra mezzi di prova (tit. II: testimo-
                    nianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti


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