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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               biare mezzo di trasporto, ripartivano alla volta della discarica
               abusiva muniti di un nuovo formulario, indicante destinazione
               a recupero, in assenza di alcuna ulteriore garanzia sulla reale
               idoneità del carico a tale operazione: non vi era stato certo il
               tempo per effettuare valutazioni sul ciclo di provenienza o ulte-
               riori analisi chimiche. Il quantitativo totale di fanghi conferito
               alla Società destinataria, inidoneo al recupero per motivi analiti-
               ci assomma, secondo le indagini espletate, a ulteriori 8.000 ton-
               nellate circa, ovvero a tre quarti dei conferimenti.

               Il ruolo degli intermediari non detentori
               nell’organizzazione della gestione dei fanghi sequestrati     23


               Diverse Società di intermediazione hanno operato, senza mate-
               riale detenzione, per accreditare l’impianto della Società Srl
               presso le Società conferitrici.
               Che l’attività fosse nel suo insieme organizzata (da più soggetti,
               non solo dall’Amministratore Unico della Società), si deduceva
               dal fatto che nella gestione della gran parte dei fanghi compariva-
               no quasi costantemente due Srl intermediarie (senza detenzione
               del rifiuto), una delle quali aveva fornito alla Società destinataria
               dei rifiuti una prestazione di collaborazione finalizzata al “coordi-
               namento e ricerca di materiali idonei”; un’altra che aveva propo-
               sto opportunità commerciali di trattamento e smaltimento di rifiu-
               ti. La Società che ha realizzato la discarica, non era conosciuta nel
               business dei rifiuti e necessitava di accreditarsi tramite tali inter-
               mediari quale impianto legittimato al recupero dei rifiuti.
               I contratti di collaborazione commerciale stipulati con gli inter-
               mediari prevedevano che la Società destinataria ricevesse un
               campione di rifiuto da analizzare  24  e proponesse il prezzo per il



               23 Di recente, coloro che all’epoca erano definiti genericamente come intermediari non detento-
                 ri sono stati distinti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in due categorie:
                 • “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acqui-
                   stare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono mate-
                   rialmente possesso dei rifiuti;
                 • “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per
                   conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei
                   rifiuti.
               24 Si è verificato che la Società che ha creato la discarica, fino al sequestro, non aveva mai effet-
                 tuato dei test di cessione sui rifiuti pervenuti a fine controllo.

                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 25
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