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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
Gli accertamenti effettuati presso alcune delle Società Conferitri-
ci avevano confermato che la Società S.r.l. ritirava tra l’altro fan-
ghi CER 190804 provenienti da attività di smaltimento D8 (tratta-
mento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che
dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secon-
do uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) e/o D9
(trattamento chimico – fisico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secon-
do uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12), di cui
all’allegato B del D.Lgs. n.22/97, di rifiuti effettuate previe ope-
razioni di miscelazione di rifiuti liquidi, pericolosi e non perico-
losi, destinati allo smaltimento dalle Società produttrici.
L’ARPA confermava che tali fanghi erano incompatibili con l’at-
tività di riutilizzo per la loro provenienza da impianti di tratta-
mento: tali impianti sono infatti caratterizzati da una notevole
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variabilità composizionale dei fanghi ivi prodotti .
Lo scarico da registro, corrispondente al preteso avvio a recupero
di rifiuti che non potevano essere recuperati si è accertato per varie
Società. La polizia giudiziaria accertava che il quantitativo di tali
rifiuti assommava a circa un quarto del quantitativo totale di fan-
ghi illecitamente conferito alla discarica (circa 4.000 tonnellate).
Non vi è quindi da meravigliarsi se questi rifiuti siano a tutt’oggi
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accumulati in una grande discarica abusiva . La sentenza di
primo grado, prima della prescrizione, ha sancito che i responsabi-
li di alcuni degli impianti di trattamento che avevano conferito
rifiuti a recupero non avrebbero potuto farlo neanche qualora l’im-
20 Molti degli impianti di trattamento delle Società conferitrici prendevano in carico rifiuti liqui-
di, a volte anche pericolosi, per sottoporli ad operazioni di smaltimento (ad es. D8, D9 di cui
all’allegato B del D.Lgs. n.22/97). Da tali operazioni si originavano i fanghi in questione, che
per la loro origine da operazione di smaltimento e per provenienza da attività di trattamento
di rifiuti potevano soltanto essere smaltiti (operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n.22/97).
Invece, tali rifiuti venivano conferiti alla discarica, per un preteso recupero (operazioni di cui
all’allegato C del D.Lgs. 22/97) in contrasto con:
• le prescrizioni di cui alle voci D8, D9 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97;
• le prescrizioni di cui al punto 12.16.1 dell’all.1, suball.1 del D.M. 5/2/98, e
• non di rado, con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali che legittimavano
l’esercizio degli stessi impianti di trattamento di rifiuti (artt. 28 segg. del D.Lgs. 22/97).
21 Per i fanghi con CER 190804, la Comunicazione della Società destinataria (peraltro sospesa
dalla Provincia) prevedeva che i fanghi dovessero essere contenuti in n.2 cassoni scarrabili:
tale condizione non era rispettata. Le operazioni di c.d. messa in riserva dei fanghi non avve-
nivano nel rispetto di quanto disposto all’articolo 6 del D.M. 5/2/98, in quanto erano assenti
i previsti basamenti pavimentati. L’ARPA aveva tra l’altro indicato come gran parte dell’area
recintata di proprietà della Società fosse stata rialzata rispetto al piano di campagna, utiliz-
zando anche rifiuti.
22 - SILVÆ - Anno VII n. 15/18