Page 19 - Silvae N. 15-18 Gennaio 2011 Dicembre 2012.pdf
P. 19

Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


                    Gli accertamenti effettuati presso alcune delle Società Conferitri-
                    ci avevano confermato che la Società S.r.l. ritirava tra l’altro fan-
                    ghi CER 190804 provenienti da attività di smaltimento D8 (tratta-
                    mento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che
                    dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secon-
                    do uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) e/o D9
                    (trattamento chimico – fisico non specificato altrove nel presente
                    allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secon-
                    do uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12), di cui
                    all’allegato B del D.Lgs. n.22/97, di rifiuti effettuate previe ope-
                    razioni di miscelazione di rifiuti liquidi, pericolosi e non perico-
                    losi, destinati allo smaltimento dalle Società produttrici.
                    L’ARPA confermava che tali fanghi erano incompatibili con l’at-
                    tività di riutilizzo per la loro provenienza da impianti di tratta-
                    mento: tali impianti sono infatti caratterizzati da una notevole
                                                                         20
                    variabilità composizionale dei fanghi ivi prodotti .
                    Lo scarico da registro, corrispondente al preteso avvio a recupero
                    di rifiuti che non potevano essere recuperati si è accertato per varie
                    Società. La polizia giudiziaria  accertava che il quantitativo di tali
                    rifiuti assommava a circa un quarto del quantitativo totale di fan-
                    ghi illecitamente conferito alla discarica (circa 4.000 tonnellate).
                    Non vi è quindi da meravigliarsi se questi rifiuti siano a tutt’oggi
                                                                    21
                    accumulati in una grande discarica abusiva . La sentenza di
                    primo grado, prima della prescrizione, ha sancito che i responsabi-
                    li di alcuni degli impianti di trattamento che avevano conferito
                    rifiuti a recupero non avrebbero potuto farlo neanche qualora l’im-


                    20 Molti degli impianti di trattamento delle Società conferitrici prendevano in carico rifiuti liqui-
                       di, a volte anche pericolosi, per sottoporli ad operazioni di smaltimento (ad es. D8, D9 di cui
                       all’allegato B del D.Lgs. n.22/97). Da tali operazioni si originavano i fanghi in questione, che
                       per la loro origine da operazione di smaltimento e per provenienza da attività di trattamento
                       di rifiuti potevano soltanto essere smaltiti (operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n.22/97).
                       Invece, tali rifiuti venivano  conferiti alla discarica, per un preteso recupero (operazioni di cui
                       all’allegato C del D.Lgs. 22/97) in contrasto con:
                       • le prescrizioni di cui alle voci D8, D9 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97;
                       • le prescrizioni di cui al punto 12.16.1 dell’all.1, suball.1 del D.M. 5/2/98, e
                       • non di rado, con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali che legittimavano
                         l’esercizio degli stessi impianti di trattamento di rifiuti (artt. 28 segg. del D.Lgs. 22/97).
                    21 Per i fanghi con CER 190804, la Comunicazione della Società destinataria (peraltro sospesa
                       dalla Provincia) prevedeva che i fanghi dovessero essere contenuti in n.2 cassoni scarrabili:
                       tale condizione non era rispettata. Le operazioni di c.d. messa in riserva dei fanghi non avve-
                       nivano nel rispetto di quanto disposto all’articolo 6 del D.M. 5/2/98, in quanto erano assenti
                       i previsti basamenti pavimentati. L’ARPA aveva tra l’altro indicato come gran parte dell’area
                       recintata di proprietà della Società fosse stata rialzata rispetto al piano di campagna, utiliz-
                       zando anche rifiuti.

                    22 - SILVÆ - Anno VII n. 15/18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24