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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti
tosuolo con potenziale pericolo d’inquinamento dello stesso,
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della falda freatica e del vicino Torrente Samoggia .
Si verificava quindi che l’impianto di stoccaggio stava operando
in violazione delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31 del D.Lgs. 22/97
(di cui al D.M. 5/2/98), ed inoltre in violazione delle prescrizio-
ni che la stessa Società aveva comunicato che avrebbe adottato
nel proprio impianto (come da Comunicazione e successiva
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integrazione, i cui effetti peraltro erano sospesi ). Ad operazioni
di controllo in corso, giungevano sul posto i Tecnici dell’ARPA
dell’Emilia Romagna, opportunamente avvisati dal Personale
C.F.S., i quali iniziavano un’operazione di approfondita verifica
terminata qualche giorno dopo con una relazione che la polizia
giudiziaria ha poi utilizzato, al fine di meglio stabilire quali con-
ferimenti fossero da ritenersi illeciti. Nell’immediatezza veniva
ipotizzato, a carico dell’Amministratore Unico della Società, il
reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art.51 D.Lgs. n.22/97,
in quanto la Società prendeva in carico rifiuti denominati fanghi
da numerose altre Società, sottoponendoli, sulla carta (registro di
carico e scarico, formulari) a procedure di recupero (in genere
operazioni R13 ed R5 di cui all’allegato C. del D.Lgs. n.22/97),
quando invece i registri della Società stessa indicavano che l’inte-
ro quantitativo di fanghi era stato stoccato e non sottoposto ad
operazione R5, non essendo state effettuate operazioni di scarico
a lavorazione dei fanghi, i quali invece risultavano essere stati
accumulati, giustapponendoli in un unico cumulo ed a prescinde-
re dal C.E.R., Codice Europeo Rifiuti, e dalla provenienza: il Giu-
dice, nella sentenza di primo grado, riconoscerà nel cumulo un
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unicum inscindibile, ed in particolare una discarica .
7 A seguito di monitoraggio sull’inquinamento a cura del Comune competente e di ARPA, ini-
ziato nel 2004 vista l’inadempienza del trasgressore, è stato confermato lo stato di potenziale con-
taminazione delle acque sotterranee e dei terreni di sedime dei fanghi. Un primo intervento di messa
in scurezza di emergenza, riferito ai soli fanghi sequestrati, è stato completato nel 2008 con fondi
regionali, per un importo di 216.000 € circa. Attualmente, per lo smaltimento dei rifiuti accu-
mulati e la messa in sicurezza del sito, è stimata una spesa di massima di 10-15 milioni di euro.
8 Alla data del sequestro del 19/09/01, non erano ancora state soddisfatte neanche le condi-
zioni perché decorresse il termine di novanta giorni per l’inizio dell’attività, fermo restando
che questa, successivamente, è stata considerata priva di titolo legittimante.
9 Infatti, all’esito delle indagini delegate, il reato di discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi
è stato tra quelli contestati a carico dell’Amministratore Unico della Società e di altri soggetti
in concorso. La realizzazione di una discarica abusiva è uno degli elementi che ha consentito
di contestare a più soggetti l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti p. e p. dall’art. 53-bis
del D.Lgs. 22/97.
SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 17