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Le azioni di contrasto al traffico dei rifiuti


               tosuolo con potenziale pericolo d’inquinamento dello stesso,
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               della falda freatica e del vicino Torrente Samoggia .
               Si verificava quindi che l’impianto di stoccaggio stava operando
               in violazione delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
               adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31 del D.Lgs. 22/97
               (di cui al D.M. 5/2/98), ed inoltre in violazione delle prescrizio-
               ni che la stessa Società aveva comunicato che avrebbe adottato
               nel proprio impianto (come da Comunicazione  e successiva
                                                                8
               integrazione, i cui effetti peraltro erano sospesi ). Ad operazioni
               di controllo in corso, giungevano sul posto i Tecnici dell’ARPA
               dell’Emilia Romagna, opportunamente avvisati dal Personale
               C.F.S., i quali iniziavano un’operazione di approfondita verifica
               terminata qualche giorno dopo con una relazione che la polizia
               giudiziaria ha poi utilizzato, al fine di meglio stabilire quali con-
               ferimenti fossero da ritenersi illeciti. Nell’immediatezza veniva
               ipotizzato, a carico dell’Amministratore Unico della Società, il
               reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art.51 D.Lgs. n.22/97,
               in quanto la Società prendeva in carico rifiuti denominati fanghi
               da numerose altre Società, sottoponendoli, sulla carta (registro di
               carico e scarico, formulari) a procedure di recupero (in genere
               operazioni R13 ed R5 di cui all’allegato C. del D.Lgs. n.22/97),
               quando invece i registri della Società stessa indicavano che l’inte-
               ro quantitativo di fanghi era stato stoccato e non sottoposto ad
               operazione R5, non essendo state effettuate operazioni di scarico
               a lavorazione dei fanghi, i quali invece risultavano essere stati
               accumulati, giustapponendoli in un unico cumulo ed a prescinde-
               re dal C.E.R., Codice Europeo Rifiuti, e dalla provenienza: il Giu-
               dice, nella sentenza di primo grado, riconoscerà nel cumulo un
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               unicum inscindibile, ed in particolare una discarica .
               7 A seguito di monitoraggio sull’inquinamento a cura del Comune competente e di ARPA, ini-
                 ziato nel 2004 vista l’inadempienza del trasgressore, è stato confermato lo stato di potenziale con-
                 taminazione delle acque sotterranee e dei terreni di sedime dei fanghi. Un primo intervento di messa
                 in scurezza di emergenza, riferito ai soli fanghi sequestrati, è stato completato nel 2008 con fondi
                 regionali, per un importo di 216.000 € circa. Attualmente, per lo smaltimento dei rifiuti accu-
                 mulati e la messa in sicurezza del sito, è stimata una spesa di massima di 10-15 milioni di euro.
               8 Alla data del sequestro del 19/09/01, non erano ancora state soddisfatte neanche le condi-
                 zioni perché decorresse il termine di novanta giorni per l’inizio dell’attività, fermo restando
                 che questa, successivamente, è stata considerata priva di titolo legittimante.
               9 Infatti, all’esito delle indagini delegate, il reato di discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi
                 è stato tra quelli contestati a carico dell’Amministratore Unico della Società e di altri soggetti
                 in concorso. La realizzazione di una discarica abusiva è uno degli elementi che ha consentito
                 di contestare a più soggetti l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti p. e p. dall’art. 53-bis
                 del D.Lgs. 22/97.

                                                            SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 17
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